Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24429/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimenti)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda di insinuazione tardiva al passivo proposta da una curatela fallimentare nei confronti del fallimento di un ex amministratore sociale, ai sensi degli artt. 146 l. fall. e 2394 c.c., per responsabilità verso i creditori sociali. Il Tribunale aveva dichiarato prescritta l'azione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla oggettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale, già desumibile dalla pubblicazione del bilancio dell'esercizio 1991 che evidenziava patrimonio netto negativo. Con il ricorso per cassazione la curatela ha denunciato violazione della disciplina sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse essere collocato al 2001, quando sarebbero emersi ulteriori elementi di aggravamento del dissesto e sarebbe stato nominato un liquidatore; ha inoltre insistito sulla domanda di ammissione di un credito da restituzione di un prestito concesso nel 1994 all'ex amministratore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., precisando che il termine quinquennale decorre dalla oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, e non dalla effettiva conoscenza del dissesto. Ha confermato che, sulla base della documentazione prodotta, tale situazione era già percepibile dalla pubblicazione del bilancio 1991, che esponeva la perdita integrale del capitale sociale. Ha inoltre osservato che la censura tendente a spostare il dies a quo al 2001 in realtà mirava a una diversa ricostruzione del fatto, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, e che la domanda relativa al prestito del 1994 era inammissibile perché riferita a una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata e non veicolata come omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    Attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori; la domanda è però soggetta al regime prescrizionale proprio dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.

  • art. 2394 c.c.

    L'azione dei creditori sociali contro gli amministratori si prescrive in cinque anni dal momento in cui l'insufficienza dell'attivo è oggettivamente percepibile dai creditori.

  • art. 2740 c.c.

    L'insufficienza dell'attivo va collegata alla compromissione della garanzia patrimoniale generica, non coincidente con lo stato di insolvenza fallimentare.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti necessari a contrastare l'eccezione di prescrizione grava sulla parte che agisce in giudizio, quindi sul curatore che intende superare l'eccezione sollevata dalla controparte.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori, anche quando esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui i creditori possono oggettivamente percepire l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti sociali.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. non rileva la mera effettiva conoscenza del dissesto, ma la sua oggettiva percepibilità sulla base di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
  • La situazione rilevante ai fini dell'art. 2394 c.c. non coincide con lo stato di insolvenza rilevante in ambito fallimentare, poiché il presupposto dell'azione dei creditori è l'insufficienza della garanzia patrimoniale generica e non l'impossibilità di ottenere ulteriore credito.
  • In tema di eccezione di prescrizione, grava sulla parte che agisce l'onere di provare i fatti idonei a contrastarla e, se necessario, la diversa data di decorrenza dedotta per superare l'eccezione.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che miri in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale doglianza è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Una questione di merito non affrontata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza denunciare specificamente un'omissione di pronuncia e chiarire che essa era stata ritualmente devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.