Cassazione Penale, Sentenza n. 6796/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale che, pur dichiarando l'imputata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., ha comunque confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 9 mesi. Si deduce violazione e errata applicazione degli art. 224, comma 3, e 224-ter, comma 6, del d.lgs. 285/1992 perché tale provvedimento sarebbe demandato agli organi amministrativi in caso di non punibilità; si censura inoltre la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per l'erroneo richiamo alla lettera c) dell'art.186 c.d.s. mentre alla ricorrente era ascritta la lettera b), nonché il richiamo a giurisprudenza antecedente alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e, richiamando le Sezioni Unite (Sez. U n.13681/2016 Tushaj) e successiva giurisprudenza, ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che confermava la sospensione della patente. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'adozione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie. La Corte ha precisato che, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità, le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente rientrano nella competenza dell'amministrazione; viceversa la confisca richiede pronuncia di condanna.
Norme richiamate
art.131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità che determina l'assenza di pronuncia di condanna; in tale ipotesi la sfera delle sanzioni amministrative accessorie ricade sull'amministrazione.
d.lgs. 30/04/1992 n.285, art.224 comma 3 e art.224-ter comma 6
Le norme sul procedimento amministrativo e sulle sanzioni accessorie sono invocate per sostenere che, in assenza di pronuncia di condanna, la decisione sulle sanzioni amministrative spetta agli organi amministrativi; la Corte ha confermato che la sospensione della patente rientra in tale ambito.
art.186 cod. strada (lett. b e lett. c)
Distinzione operata dalla giurisprudenza: la sospensione della patente (collegata all'accertamento del fatto) può essere applicata dall'amministrazione in assenza di condanna; la confisca (lett. c) richiede invece pronuncia di condanna o patteggiamento.
Sentenza Sez. U n.13681 del 25/02/2016 (Tushaj), Rv.266592
Principio secondo cui, in caso di assoluzione per particolare tenuità, le sanzioni amministrative accessorie sono autonome e di competenza dell'amministrazione, non del giudice penale.
Sentenza Sez.4 n.7526 del 04/12/2018 (PG c/Gansi), Rv.275127
Conferma la differenziazione tra sospensione della patente (applicabile dall'amministrazione in assenza di condanna) e confisca (esige pronuncia di condanna).
Massime di principio
- Se il giudice penale dichiara la non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis, non può imporre direttamente sanzioni amministrative accessorie che spettano all'amministrazione; la relativa statuizione deve essere eliminata e gli atti trasmessi al Prefetto competente.
- Distinguere le sanzioni accessorie: quelle che si fondano sul semplice accertamento del fatto (es. sospensione della patente) possono essere esercitate dall'amministrazione in assenza di condanna; quelle che richiedono una pronuncia di condanna (es. confisca) non possono essere disposte dal giudice senza condanna.
- In fase di impugnazione contestare l'applicazione di giurisprudenza superata dalle Sezioni Unite e rilevare errori di riferimento normativo o letterale (es. errata indicazione della lettera dell'art.186) è strategico per ottenere la riforma della statuizione amministrativa.
- L'esito pratico più probabile quando il ricorso è accolto è l'annullamento senza rinvio della sola statuizione amministrativa con trasmissione degli atti al Prefetto; il fatto che la punibilità sia esclusa non esclude che l'amministrazione possa comunque valutare e irrogare sanzioni amministrative nei limiti di legge.
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