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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40338/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente ripetitivi di questioni già proposte in appello e già affrontate con motivazione logica e immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 gennaio 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già disattese. La sentenza di merito aveva escluso la possibilità di riqualificare il fatto da estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, valorizzando l'intrinseca illiceità della causa del contratto e ritenendo tale argomento immune da vizi logici. In Cassazione, dunque, il ricorso contestava ancora la qualificazione giuridica del fatto e la riconducibilità della condotta all'estorsione, ma senza introdurre censure nuove o specifiche rispetto al giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato indirettamente come qualificazione del fatto estorsivo oggetto della contestazione e della discussione sulla possibile riqualificazione.

  • art. 392 c.p.

    Richiamato indirettamente nella formula dell'"esercizio arbitrario delle proprie ragioni", quale diversa qualificazione prospettata dal ricorrente rispetto all'estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo meramente reiterativo, doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione priva di vizi logici.
  • La riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita quando la sentenza di merito abbia accertato l'intrinseca illiceità della causa del contratto o del rapporto sottostante, così da escludere che la pretesa possa essere fatta valere come diritto azionabile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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