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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32412/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da due testamenti olografi attribuiti allo stesso de cuius: un primo testamento del 17 settembre 1998, con cui alcuni soggetti erano stati istituiti eredi universali, e un secondo testamento del 28 ottobre 2007, sul quale le odierne parti contrapposte fondavano una diversa delazione ereditaria. Gli attori in primo grado sostenevano che il secondo testamento fosse apocrifo e chiedevano che ne fosse dichiarata la nullità/falsità, con prevalenza del precedente assetto successorio. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la falsità del testamento favorevole alle convenute; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva due violazioni di legge: con il primo motivo contestava la pretesa efficacia vincolante in sede civile della sentenza penale che, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili e l'accertamento dei fatti di falso; con il secondo motivo sosteneva che il giudicato penale non potesse estendersi a un coerede che non si era costituito parte civile nel processo penale, per difetto di identità soggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a rimettere in discussione un accertamento ormai coperto da giudicato penale, già rilevante nel giudizio civile quanto alla falsità del testamento. Ha inoltre osservato che l'eventuale limite soggettivo del giudicato penale non può essere invocato da chi nel processo penale era parte e intende avvalersi degli accertamenti ivi compiuti, e che comunque la sentenza penale poteva essere utilizzata quale documento/elemento di prova anche nei confronti delle altre parti. Ha quindi confermato, in via indiretta, la decisione di merito sfavorevole alla ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato per i limiti di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile; la Corte nega che la censura della ricorrente sia idonea a scalfire il giudicato formatosi sulla falsità del documento.

  • art. 578 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla permanenza delle statuizioni civili anche dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per affermare l'efficacia del giudicato penale nel civile quando il diritto dedotto dipenda dagli stessi fatti materiali accertati nel penale; la Corte valorizza anche l'efficacia riflessa in presenza di pregiudizialità-dipendenza.

  • art. 2043 c.c.

    menzionato nel primo motivo, ma non assume autonoma portata decisoria nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    utilizzato come base per dichiarare inammissibili i motivi perché formulati in contrasto con principi di diritto già consolidati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per giustificare la mancata rinnovazione della notificazione al ricorso.

  • art. 24 Cost.

    evocato in relazione alle garanzie di difesa e al contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come espressione del principio del contraddittorio.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per il potere/dovere del giudice di evitare attività processuali superflue incompatibili con la ragionevole durata del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza penale che abbia accertato fatti rilevanti ai fini della responsabilità e che sia divenuta irrevocabile può spiegare efficacia nel processo civile quando la controversia dipenda dagli stessi fatti materiali già accertati in sede penale.
  • Quando opera il giudicato penale sugli accertamenti di fatto, non è consentito alle parti rimetterne in discussione la definitività per contestare indirettamente la correttezza della decisione ormai irrevocabile.
  • Il limite soggettivo del giudicato penale tutela i terzi estranei al procedimento, ma non può essere opposto da chi, pur parte del giudizio, intenda avvalersi degli accertamenti in esso contenuti.
  • Anche quando manchi una piena efficacia vincolante verso tutti i soggetti, la sentenza penale può comunque essere utilizzata dal giudice civile come documento o elemento indiziario nel proprio libero convincimento.
  • In sede di cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando le censure si pongano in contrasto con principi di diritto già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Corte può omettere la rinnovazione della notificazione del ricorso quando questo appaia comunque prima facie infondato.
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Come è indicizzato

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