Cassazione Penale, Sentenza n. 31537/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava in primo luogo il mancato riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) alla fattispecie di tentato furto aggravato in concorso commesso il 4/12/2016; in secondo luogo (erroneamente indicato come terzo motivo) contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo lo stato di quasi incensuratezza e le condizioni personali favorevoli alla concessione delle generiche.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.: la Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata soltanto su questo punto e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio alla luce dei parametri novellati dell'art. 131-bis. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva motivato correttamente il diniego delle generiche, valorizzando il precedente specifico e l'assenza di elementi favorevoli rilevanti. Inoltre la richiesta del Procuratore generale di annullamento per presunta mancanza di querela è stata superata dall'accertamento che la querela era stata ricevuta il 5/12/2016 dai Carabinieri.
Norme richiamate
art. 131-bis, cod. pen.
come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022; entrata in vigore 30/12/2022 (art. 6 d.l. n. 162/2022)
La Corte ha ritenuto che la riforma abbia natura sostanziale e, essendo più favorevole, sia applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore; l'ambito di applicazione si estende ora ai reati con pena minima pari o inferiore a due anni e il giudice può considerare anche la condotta successiva al reato.
art. 62 n. 4, cod. pen.
La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, valutandola equivalente rispetto ad aggravanti e recidiva nella determinazione della pena; la Cassazione ha richiamato tale valutazione ma non l'ha riformata.
art. 2, c. 4, cod. pen.
Richiamato come principio che impone l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (fonti di rango elevato) rispetto alla legge previgente.
d.lgs. n. 150/2022 e d.l. n. 162/2022
interventi di riforma sull'art. 131-bis e data di entrata in vigore
La modifica legislativa ha ampliato l'applicabilità dell'istituto di non punibilità per particolare tenuità eliminando il riferimento al massimo edittale e introducendo parametri nuovi che il giudice deve considerare.
Massime di principio
- Quando una norma penale successiva è più favorevole all'imputato (come l'art. 131-bis novellato), essa ha natura sostanziale e va applicata retroattivamente ai fatti antecedenti la riforma, salvo eccezioni tassative.
- A seguito della riforma, l'ambito applicativo dell'art. 131-bis è più ampio (reati con pena minima pari o inferiore a due anni) e il giudice deve riesaminare l'offensività del fatto con i nuovi parametri, compresa la possibilità di valutare la condotta successiva al reato.
- In caso di ricorso, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al punto affetto da errata applicazione della legge nuova e rinviare per nuovo giudizio solo su quel punto, dichiarando inammissibile il resto se le doglianze sono infondate o insufficientemente motivate.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione concreta e specifica: l'esistenza di precedenti specifici o di elementi ostativi alla valutazione favorevole deve essere adeguatamente valutata e argomentata dal giudice di merito.
- Prima di chiedere l'annullamento per assenza della querela occorre verificare attentamente gli atti: la presenza di una querela acquisita in verbale neutralizza la richiesta di nullità fondata su presunta mancanza di querela.
- Nel riesame, le parti dovrebbero fornire elementi sulle circostanze successive al reato e su ogni fattore personale rilevante, poiché i nuovi parametri di art. 131-bis consentono al giudice di considerare anche fatti intervenuti dopo l'illecito.
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