Cassazione Penale, Ordinanza n. 32230/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e recependo l'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il reato di evasione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: a) la mancanza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.; b) il vizio di motivazione sulla misura della pena. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sull'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla motivazione sulla pena, perché il giudice d'appello, una volta recepita la rinuncia ai motivi, ha cognizione limitata ai profili non rinunciati.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza d'appello pronunciata a seguito di concordato è impugnabile solo per motivi relativi alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
Non impone al giudice d'appello, che recepisca la richiesta concordata, una motivazione specifica sul mancato proscioglimento quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la definizione in camera di consiglio del ricorso dichiarato inammissibile per motivi non consentiti.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del delitto per il quale l'imputato era stato condannato e per il quale la pena è stata rideterminata in appello.
art. 599-bis c.p.p.
Il giudice di secondo grado, nel concordato, decide entro i limiti segnati dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Regola il procedimento camerale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che censurano il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello e il giudice di secondo grado abbia definito il processo nei limiti del concordato.
- La rideterminazione della pena nell'ambito del concordato in appello non richiede una autonoma motivazione sulle questioni non devolute al giudice per effetto della rinuncia ai motivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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