Cassazione Civile, Ordinanza n. 17309/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto di una assicurata a percepire la pensione di vecchiaia prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% con decorrenza dal 1° aprile 2015, senza applicazione del differimento di dodici mesi introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione ritenendo che lo slittamento della decorrenza riguardasse solo la generalità dei pensionamenti di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ma non la particolare pensione anticipata per invalidi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e sostenendo che il differimento dell'erogazione del trattamento pensionistico si applica in via generale a tutti i destinatari della pensione di vecchiaia, senza esclusione per i titolari della pensione anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, essendo previste solo deroghe tassative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'orientamento secondo cui il differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta agli invalidi almeno all'80%. La Corte ha valorizzato il dato letterale della norma, che non contiene esclusioni per tale categoria, e il dato teleologico, cioè la finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa previdenziale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
prevede un differimento di dodici mesi nell'erogazione della pensione di vecchiaia con portata generale, applicabile anche ai trattamenti anticipati salvo deroghe tassative.
legge 30 luglio 2010, n. 122
legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata per la disciplina del differimento.
art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel procedimento di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione, ossia la violazione di legge.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa del 2010 ha portata generale e si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia, salvo espressa esclusione normativa.
- La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi non integra una pensione diretta di invalidità, ma resta un trattamento di vecchiaia soggetto, in linea di principio, alla disciplina generale delle "finestre" e del relativo slittamento.
- Quando la norma prevede deroghe tassative al regime generale di differimento, esse non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente contemplati.
- Nell'interpretazione delle disposizioni previdenziali volte al contenimento della spesa, assume rilievo anche la finalità teleologica di razionalizzazione e riequilibrio del sistema, che depone per un'applicazione ampia della regola generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →