Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20756/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestisce prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/1978 per il pagamento di differenze tariffarie relative alle prestazioni rese negli anni 2001-2004. Secondo la società, i compensi già corrisposti dall'azienda sanitaria erano inferiori a quelli dovuti in base ad adeguamenti tariffari collegati agli incrementi ISTAT e alla disciplina regionale e ministeriale richiamata. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione sostenendo che la Regione Campania, con una delibera del 1996, avesse previsto una rideterminazione annuale delle tariffe, ma che negli anni successivi non fosse stato adottato alcun provvedimento di rideterminazione né un meccanismo automatico di adeguamento. La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'azienda sanitaria, revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.m. 15.4.1994, della D.G.R.C. n. 6757/1996 e della D.G.R.C. n. 3094/2000, oltre a omessa pronuncia su un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto tardivamente, perché la sentenza d'appello era stata depositata il 25.6.2015 e il ricorso era stato notificato solo il 9.9.2016, oltre il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis, computato con la sospensione feriale di 31 giorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha applicato l'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009, ritenendo che per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continuasse a valere il termine annuale. Ha inoltre computato la sospensione feriale nella misura di 31 giorni e ha concluso che, alla data della notificazione del ricorso per cassazione, il termine era già spirato. Poiché l'azienda sanitaria intimata non ha svolto difese, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato infine dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 L. 833/1978

    richiamato come base del rapporto relativo alle prestazioni sanitarie riabilitative oggetto della pretesa economica

  • d.m. 15.4.1994

    norma regolatrice invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa tariffaria

  • D.G.R.C. n. 6757/1996

    richiamata come fonte regionale in tema di rideterminazione delle tariffe

  • D.G.R.C. n. 3094/2000

    richiamata dalla ricorrente a fondamento dell'adeguamento tariffario

  • art. 327 c.p.c.

    testo antecedente alla modifica introdotta dalla legge n. 69/2009

    per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 si applica il termine lungo annuale per proporre impugnazione

  • art. 58, comma 1, L. 69/2009

    la modifica del termine lungo di impugnazione opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge

  • art. 16, comma 1, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014

    la riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica ai fini del computo dei termini processuali secondo il principio tempus regit actum

  • L. 742/1969

    richiamata per la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, come modificata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnazione delle sentenze, la disciplina del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. va applicata secondo la legge vigente al momento dell'introduzione del giudizio, senza che rilevi la data di apertura delle fasi successive o del grado di impugnazione.
  • La riduzione della sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni si applica al computo delle impugnazioni secondo il criterio del tempus regit actum, salvo diverse discipline transitorie.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo, calcolato secondo la normativa applicabile ratione temporis e comprensivo della sospensione feriale, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.