Cassazione Civile, Ordinanza n. 11231/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso IRAP per l’anno 2010 presentata da un commercialista, il quale sosteneva di non essere soggetto all’imposta per mancanza di autonoma organizzazione. L’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione veniva riformata solo in parte, ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione per l’attività professionale ordinaria in presenza di un dipendente e di altri collaboratori, ma escludendo l’IRAP sui compensi percepiti per l’attività di sindaco di società, poiché svolta individualmente e separatamente. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente dovesse provare non solo la scorporabilità dei compensi da sindaco, ma anche che tale attività non fosse svolta unitariamente con quella professionale o senza autonoma organizzazione. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rimborso relativa ai compensi da amministratore e/o liquidatore di società, domanda ritualmente proposta ma non esaminata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso l’assoggettamento a IRAP dei compensi da attività di sindaco di società, purché scorporabili dagli altri compensi e riferiti a un’attività svolta senza autonoma organizzazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata relativa ai compensi percepiti come amministratore e/o liquidatore di società. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato insieme all’art. 4 d.lgs. 446/1997 per delimitare il presupposto impositivo IRAP e il rilievo dell’autonoma organizzazione.
art. 4 d.lgs. n. 446 del 1997
Utilizzato per affermare che i compensi da sindaco di società, se scorporabili dagli altri redditi professionali, non sono assoggettabili a IRAP.
art. 2697 c.c.
Invocato dall’Agenzia sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente deve provare la scorporabilità dei compensi e, per le altre attività, l’assenza di autonoma organizzazione.
art. 112 c.p.c.
La mancata pronuncia sulla domanda subordinata di rimborso costituisce vizio censurabile e fonda l’accoglimento del ricorso incidentale.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la disciplina del procedimento camerale di legittimità.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
Norma interpretata nel senso che l’IRAP non colpisce i compensi da sindaco di società percepiti da professionista, con possibilità di scorporo.
art. 8 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 3 d.lgs. 446/1997 per escludere l’imponibilità IRAP dei compensi da sindaco.
art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986
Evocato come riferimento ai redditi di lavoro autonomo rilevanti ai fini del quadro normativo richiamato dalla Corte.
art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per distinguere la diversa qualificazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa rispetto all’attività professionale.
art. 50 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per chiarire la successiva inclusione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa tra quelli assimilati al lavoro dipendente.
art. 34 l. n. 342 del 2000
Indicato come norma che ha introdotto la modifica del TUIR sopra richiamata, senza alterare il principio sull’IRAP dei compensi da sindaco.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di IRAP, i compensi percepiti da un professionista per l’attività di sindaco di società vanno scorporati dagli altri compensi professionali e non sono assoggettabili all’imposta quando tale attività sia svolta individualmente e senza autonoma organizzazione.
- Quando il contribuente cumuli più attività, l’imponibilità IRAP va verificata separatamente per ciascun segmento reddituale; il professionista deve però allegare e provare la distinguibilità dei compensi e i presupposti di non imponibilità di quelli che intende sottrarre a tassazione.
- L’esistenza di dipendenti o collaboratori e di un’organizzazione rilevante ai fini IRAP per l’attività professionale principale non comporta automaticamente l’assoggettamento a imposta di ogni altro reddito percepito dallo stesso soggetto, se un diverso incarico è autonomamente scorporabile.
- L’omessa pronuncia su una domanda subordinata ritualmente proposta integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.
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