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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33182/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di uso indebito di una carta di pagamento (art. 493-ter c.p.), deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.: sosteneva l'assenza delle esigenze cautelari necessarie e la sproporzione tra tali esigenze e la misura di massimo grado applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali: il ricorso era stato inviato via PEC all'indirizzo della Corte d'appello di Bari (ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'art. 311 c.p.p.) e, benché trasmesso successivamente, è pervenuto tardivamente alla cancelleria competente (oltre il termine utile). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede rigore nel rispetto dell'indirizzo PEC e nel deposito presso l'ufficio indicato dalla legge e ha ritenuto che l'invio a un indirizzo non competente e la tardività impediscano di sanare l'irregolarità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione: è il reato per cui è stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma che punisce l'uso indebito di una carta di pagamento: anch'esso titolo di accusa per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti e alla motivazione delle misure cautelari; nella sentenza è richiamato come fondamento delle doglianze sull'insussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 274, invocato dal ricorrente per contestare la legittimità e la proporzione della misura cautelare.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce dove va presentato il ricorso (cancelleria del giudice che ha emesso la decisione o, se previsto, del giudice che ha emesso l'ordinanza); la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso presentato a un ufficio diverso e per calcolare il termine di tempestività in relazione alla notifica.

  • art. 87-bis, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina i sistemi informativi automatizzati e il registro degli indirizzi PEC; la sentenza ricorda che il deposito telematico presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal decreto o non riconducibile all'ufficio competente comporta inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il deposito del ricorso deve essere effettuato presso la cancelleria espressamente indicata dalla legge (art. 311 c.p.p.); la presentazione a un ufficio diverso può rendere il ricorso inammissibile per tardività, perché rileva la data di pervenimento all'ufficio competente.
  • Per il deposito telematico è indispensabile utilizzare l'indirizzo PEC ufficiale registrato per l'ufficio competente (ai sensi del decreto sul registro degli indirizzi PEC); l'invio a indirizzi diversi non è ammesso a fini di tempestività, anche se la trasmissione raggiunge comunque un ufficio giudiziario.
  • I termini per impugnare le decisioni cautelari decorrono dalla notificazione/ deposito e vanno rispettati con rigore: eventuali errori di cancelleria o ritardi nella trasmissione non sanano la tardività imputabile al ricorrente.
  • In caso di invio telematico di atti illeggibili o malformati, è prudente reiterare immediatamente l'invio all'indirizzo corretto e documentare ogni tentativo, ma non sempre ciò evita l'inammissibilità se il deposito utile non avviene entro il termine stabilito.
  • L'inammissibilità processuale può comportare conseguenze economiche rilevanti: pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile verificare preventivamente competenze e indirizzi PEC prima dell'invio.
  • Quando si impugna una misura cautelare è fondamentale impiegare procedure formali corrette (verifica dell'ufficio competente, controllo del registro PEC, prova di ricezione) e considerare il supporto del difensore per evitare errori di forma che precludano l'esame del merito.

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