Cassazione Penale, Sentenza n. 5464/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP di Ferrara relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Ciulla deduceva vizi di motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato concretamente l'idoneità degli arresti domiciliari rafforzati con braccialetto elettronico (art. 275, comma 3‑bis c.p.p.); non sarebbero state spiegate le ragioni per escludere misure meno afflittive in assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; l'ordinanza sarebbe contraddittoria e illogica alla luce dell'interrogatorio in cui il ricorrente dichiarava di voler cessare l'attività illecita; infine si contestava la qualificazione di "gruppo" criminale, ritenuta non provata, essendo i contatti del Ciulla con un unico soggetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame solida e priva di illogicità manifeste: l'interrogatorio del 15/6/2022 non è apparso elemento di novità idoneo a modificare il quadro cautelare già emergente; molte circostanze dichiarate dal Ciulla sono state giudicate generiche o inverosimili (es. abbandono di centinaia di grammi di cocaina sul retro dell'abitazione, consegna a un presunto "custode" di pistola e bilance, affidamento di oltre 16 kg di droga a persona appena conosciuta); la numerosità e il valore delle partite di stupefacente, il linguaggio criptico, il rinvenimento di quantitativi anche sul luogo di lavoro, la presenza di somme in contanti e di molteplici telefoni hanno formato un quadro compatibile con inserimento stabile in un’organizzazione di narcotraffico e con rischio concreto di reiterazione. Per tali ragioni il Tribunale ha confermato l'insussistenza di misure alternative adeguate (arresti domiciliari con dispositivi elettronici) e ha ritenuto necessaria la custodia carceraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma che disciplina i delitti relativi alla produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; aplicada quale fattispecie contestata e base per la valutazione della gravità dell'indagine e della necessità delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
Prescrive l'obbligo di motivazione specifica circa l'idoneità di misure alternative (es. domiciliari con controlli elettronici); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia comunque compiuto una valutazione concreta e adeguata, esaminando l'interrogatorio e le circostanze fattuali.
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la funzione del Tribunale come giudice dell'appello cautelare; qui richiamato per sottolineare la legittimità del sindacato svolto dal Tribunale del riesame sulla misura.
art. 94, comma 1‑ter (disposizioni su spese e comunicazioni)
Norma richiamata nei provvedimenti per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese; citata nella parte finale dell'ordinanza per gli effetti amministrativi.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di ravvedimento dell'indagato non è di per sé idonea a costituire elemento di novità capace di superare un quadro cautelare già fondato su elementi concreti e gravi.
- Il giudice valuta l'idoneità di misure alternative (es. domiciliari con braccialetto elettronico) in concreto, tenendo conto del comportamento effettivo del soggetto e del contesto fattuale: quantità di droga, modalità di custodia, somministrazione di armi o strumenti del mestiere, somme contanti e pluralità di telefoni sono indici di pericolosità e di collegamenti criminali.
- Le argomentazioni difensive che appaiono generiche o contraddittorie possono essere ritenute inverosimili e quindi non sufficienti a cambiare l'apprezzamento cautelare.
- Per escludere la custodia cautelare è necessario fornire elementi concreti e nuovi che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione o la recisione stabile dei legami con l'ambiente criminale; la prova del solo disimpegno dichiarato è insufficiente.
- La valutazione del giudice dell'appello cautelare è sindacabile in Cassazione solo per vizi di illogicità manifesta della motivazione; una motivazione analitica e punto per punto sulle dichiarazioni dell'indagato rende meno probabile l'annullamento.
- La presenza di precedenti misure cautelari e di comportamenti coerenti con l'attività delittuosa (uso di luoghi per custodire stupefacente, pluralità di contatti telefonici, disponibilità di denaro contante) rafforzano la necessità della misura carceraria rispetto a misure meno afflittive.
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