Cassazione Penale, Sentenza n. 20164/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., deducendo violazione dell'art. 601, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione. La difesa ha contestato che il Tribunale avrebbe fondato il negativo giudizio prognostico unicamente sulla gravità dei reati (detenzione di notevoli quantità di stupefacenti e di arma) trascurando elementi favorevoli quali: assenza di precedenti penali, lungo periodo già scontato in carcere, breve residuo di pena, domicilio idoneo presso la madre incensurata, concreta prospettiva lavorativa, parere favorevole del rappresentante della Procura Generale in udienza e il percorso trattamentale documentato dall'Equipe della Casa circondariale. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto assenti significativi sviluppi positivi e perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza è stata motivata, logica e coerente: pur avendo considerato gli elementi positivi, il giudice di merito li ha ritenuti recessivi rispetto a elementi negativi significativi (gravità e organizzazione del traffico di stupefacenti, presenza di armi, modalità del fatto, versioni ritenute poco credibili circa l'induzione a custodire gli oggetti per terzi), dai quali è emersa una prognosi di perdurante pericolosità e il rischio di ripresa di rapporti con ambienti criminali. Pertanto l'affidamento in prova è stato legittimamente negato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n.354)
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; la sua applicazione richiede una valutazione prognostica sulla rieducazione e reinserimento sociale del condannato.
art. 601, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse illogicità o contraddittorietà tale da integrare i presupposti di cui all'art. 601 perché il Tribunale ha esposto e confrontato elementi positivi e negativi.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 79 del 2007
Richiamata per il principio secondo cui le misure rieducative devono valorizzare gli sforzi compiuti dal condannato e dalle istituzioni; tuttavia la valutazione resta concreta e bilanciata tra fattori positivi e negativi.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano)
Richiamata per il principio che non esiste una presunzione di affidabilità o inaffidabilità e che il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi rilevanti (precedenti, comportamento post-fatto, informazioni di polizia, servizi sociali, percorso trattamentale, contesto familiare, congruità della pena).
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica complessiva: il giudice deve bilanciare elementi favorevoli (assenza di precedenti, lavoro, domicilio, percorso trattamentale) con elementi negativi (gravità e modalità del reato, presenza di armi, organizzazione dell'attività illecita, collegamenti con ambienti criminali).
- La gravità e l'organizzazione del reato possono prevalere anche se sussistono fattori positivi formali; l'esistenza di concrete indizi di stabile inserimento in ambienti criminali alimenta la negativa prognosi.
- Per impugnare con successo il diniego occorre dimostrare che la motivazione del giudice è illogica o contraddittoria in modo evidente: non basta la mera elencazione di elementi favorevoli se il giudice li ha valutati e motivatamente ritenuti insufficienti.
- È strategico per la difesa produrre prove concrete di ravvedimento e di discontinuità dai contesti criminali (documentazione sul percorso trattamentale, attestazioni di lavoro continuativo, piani di reinserimento con soggetti terzi affidabili, valutazioni dei servizi sociali) e contrastare in modo puntuale gli elementi che inducono a ritenere la perdurante pericolosità.
- La valutazione del giudice deve risultare esplicita e confrontare gli elementi positivi con i dati oggettivi della condanna; la Suprema Corte impugna solo quando la motivazione è formalmente viziata o illogica, non per diverso apprezzamento del merito.
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