Regolamento (UE) 2024/1207
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1207 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del dimetomorf, sostanza attiva utilizzata in prodotti fitosanitari, perché non sono stati dissipati i motivi di preoccupazione emersi nella valutazione scientifica. La Commissione richiama in particolare la classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B e le criticità connesse agli interferenti endocrini e all’esposizione non trascurabile. Conseguentemente, la sostanza è espunta dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti dimetomorf entro il 20 novembre 2024. Un eventuale periodo di tolleranza non può protrarsi oltre il 20 maggio 2025.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf e conseguente soppressione della sua voce dall’elenco delle sostanze approvate ai fini dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva dimetomorf e, per riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti dimetomorf e, se del caso, possono concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del medesimo regolamento. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione del dimetomorf
Il regolamento riguarda il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione, alla luce della valutazione effettuata nell’ambito della procedura di rinnovo, conclude che permangono motivi di preoccupazione tali da non consentire il rinnovo dell’approvazione.
Contesto della valutazione scientifica
Il dimetomorf era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2007/25/CE ed è quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata ai Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, e alla Germania, quale Stato membro correlatore, secondo la procedura del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. L’EFSA ha trasmesso le conclusioni il 26 maggio 2023.
Motivi del mancato rinnovo
Nelle conclusioni scientifiche emergono diversi profili di criticità. In particolare:
- il dimetomorf è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B, anche alla luce del parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA e del successivo adeguamento del regolamento (CE) n. 1272/2008 tramite il regolamento delegato (UE) 2021/849;
- la sostanza soddisfa i criteri relativi agli interferenti endocrini per l’essere umano e per i mammiferi selvatici non bersaglio, ai sensi dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per le modalità EAS (estrogeni, androgeni e steroidogenesi);
- non è stato possibile dimostrare un’esposizione trascurabile, poiché per tutti gli impieghi rappresentativi e nelle colture a rotazione sono previsti residui superiori al valore di default di 0,01 mg/kg;
- non risulta soddisfatta la deroga dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché il dimetomorf non è considerato necessario per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici.
Esito della procedura e mancato rinnovo
La Commissione ha esaminato le osservazioni dei richiedenti, ma non ha ritenuto superati i motivi di preoccupazione. Per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario non è stato quindi accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 siano soddisfatti. Ne consegue il mancato rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Effetti sull’elenco delle sostanze approvate
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando dall’allegato, parte A, la voce relativa al dimetomorf. In tal modo la sostanza non figura più tra le sostanze attive approvate ai fini della normativa sui prodotti fitosanitari.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetomorf entro il 20 novembre 2024. Tale termine consente un periodo limitato per l’adeguamento amministrativo e per la gestione della fase di uscita dal mercato.
Periodo di tolleranza
Qualora gli Stati membri decidano di concedere un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 20 maggio 2025. Il regolamento fissa quindi un limite massimo inderogabile per la commercializzazione/uso residuo secondo la disciplina nazionale di attuazione.
Entrata in vigore e rapporti con altri atti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Pur essendo stato adottato prima della scadenza naturale del periodo di approvazione prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, si applica anticipatamente rispetto a tale scadenza. Il testo precisa inoltre che resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva dimetomorf non è rinnovata, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché per uno o più impieghi rappresentativi non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4.
Soppressione dall’elenco delle sostanze approvate
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante soppressione della riga 150 relativa al dimetomorf.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetomorf entro il 20 novembre 2024.
Periodo di tolleranza
Se concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza per i prodotti contenenti dimetomorf deve scadere entro il 20 maggio 2025 e non può quindi protrarsi oltre tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo stato adottato il 29 aprile 2024, si applica prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato al 15 febbraio 2025 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918.
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