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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1264

Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Normativa europea32024R1264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma il regime della procedura per i disavanzi eccessivi, rendendolo più rapido, trasparente e ancorato a un indicatore operativo unico basato sulla spesa primaria netta. Rafforza il collegamento tra valutazione del debito, conto di controllo delle deviazioni e percorso correttivo di spesa netta previsto dal regolamento (UE) 2024/1263. Sono inoltre precisati tempi, criteri di valutazione, fattori significativi, missioni di sorveglianza e regime delle ammende, con disposizioni transitorie per i casi già pendenti al 30 aprile 2024.

Modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per accelerare, chiarire e rafforzare l’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, collegandola al nuovo quadro di governance economica dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, con disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, qualificati come "Stati membri partecipanti". Disciplina la procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi dell’articolo 126 TFUE, sia per il criterio del disavanzo sia per quello del debito, nonché le fasi di sorveglianza, raccomandazione, intimazione, sanzione e abrogazione delle decisioni. Le nuove regole si coordinano con il regolamento (UE) 2024/1263 e con la direttiva (UE) 2024/1265; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi

Il regolamento interviene nel quadro del patto di stabilità e crescita per rafforzare la disciplina di bilancio, rendere più rapida la procedura per i disavanzi eccessivi e collegarla al nuovo impianto di governance economica introdotto contestualmente con il regolamento (UE) 2024/1263 e la direttiva (UE) 2024/1265. La riforma mira a conciliare sostenibilità del debito, crescita inclusiva e capacità di investimento, in un contesto segnato da maggiore eterogeneità tra Stati membri, effetti della pandemia, transizione verde e digitale, sicurezza energetica e nuove esigenze di difesa.

Ambito di applicazione e coordinamento con il nuovo quadro UE

Il regolamento si applica alla procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, sia per il criterio del disavanzo sia per quello del debito. Per "Stati membri partecipanti" si intendono quelli la cui moneta è l’euro, ma molte disposizioni hanno portata generale nell’ambito della sorveglianza economica dell’Unione. Le definizioni operative rinviano al regolamento (UE) 2024/1263, che diventa il riferimento centrale anche per il calcolo del percorso della spesa netta, per le circostanze eccezionali e per il sistema del conto di controllo.

Nuovo impianto di valutazione: spesa netta, debito e conto di controllo

La riforma semplifica il quadro di bilancio introducendo un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito: la spesa primaria netta finanziata a livello nazionale. Restano escluse le spese per interessi, le misure discrezionali sul lato delle entrate, la spesa per programmi dell’Unione integralmente finanziati, il cofinanziamento nazionale dei programmi UE, gli elementi ciclici dei sussidi di disoccupazione e, secondo i criteri Commissione, anche le misure una tantum e temporanee. Le deviazioni dal percorso di spesa sono registrate in un conto di controllo nazionale, che serve come base per le azioni esecutive.

La Commissione deve avviare la relazione ex articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il debito supera la soglia di riferimento e la deviazione dal conto di controllo oltrepassa 0,3 punti percentuali di PIL annui o 0,6 cumulati, purché la posizione di bilancio non sia prossima al pareggio o in attivo. Il testo precisa che il bilancio è considerato prossimo al pareggio se il disavanzo non supera lo 0,5 % del PIL.

Fattori significativi e valutazione globale

Nel valutare l’eventuale disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio devono considerare tutti i fattori significativi rilevanti. La riforma dettaglia tali fattori: livello e dinamica del debito, rischi di finanziamento, scadenze, valuta di denominazione, passività potenziali, andamento medio termine della posizione di bilancio, crescita potenziale, inflazione, ciclo economico, attuazione di riforme e investimenti, qualità delle finanze pubbliche e, se del caso, aumento degli investimenti pubblici in difesa.

Le sfide sostanziali in materia di debito sono qualificate come fattore aggravante fondamentale. I fattori favorevoli non sono considerati attenuanti, mentre quelli sfavorevoli possono esserlo. Tuttavia, i fattori significativi non rilevano per la decisione di abrogazione della procedura ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE.

Procedura: termini, raccomandazioni e intimazioni

Il regolamento accelera i tempi procedurali. Il comitato economico e finanziario deve esprimere il proprio parere entro due settimane dalla relazione della Commissione. Il Consiglio decide, di norma, entro quattro mesi dalle date di comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 479/2009. Se constata un disavanzo eccessivo, adotta immediatamente la raccomandazione ex articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

La raccomandazione deve prevedere un termine massimo di sei mesi per il seguito effettivo, riducibile a tre mesi nei casi più gravi, e un termine di correzione del disavanzo. In tale raccomandazione il Consiglio impone anche un percorso correttivo di spesa netta: se la procedura è fondata sul disavanzo, l’aggiustamento minimo annuo resta pari ad almeno lo 0,5 % del PIL; se è fondata sul debito, il percorso deve essere almeno altrettanto stringente di quello fissato dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263.

Lo Stato membro deve presentare una relazione sul seguito dato alla raccomandazione, indicando obiettivi di spesa e di entrata, misure adottate e previste. Il Consiglio può adottare raccomandazioni o intimazioni riviste se si verificano le condizioni di grave congiuntura o circostanze eccezionali previste dal regolamento (UE) 2024/1263, potendo in via ordinaria prorogare di un anno il termine di correzione.

Sorveglianza, missioni della Commissione e conseguenze dell’inadempimento

Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure. Se il seguito effettivo manca o le misure risultano inadeguate, il Consiglio deve adottare senza indugio le decisioni successive previste dall’articolo 126 TFUE. La Commissione mantiene inoltre un dialogo permanente con le autorità nazionali, effettua missioni per valutare la situazione economica reale e può attivare una sorveglianza rafforzata, anche su richiesta del parlamento nazionale, con obbligo di collaborazione informativa dello Stato membro.

Abrogazione della procedura e sanzioni

La procedura può essere abrogata solo se il disavanzo è sceso sotto il valore di riferimento e, secondo le proiezioni della Commissione, vi resterà anche nell’anno in corso e nel successivo; per le procedure fondate sul debito, occorre anche il rispetto del percorso correttivo di spesa netta. Le ammende ex articolo 126, paragrafo 11, TFUE sono rimodulate: non è previsto un minimo, l’importo massimo è pari allo 0,05 % dell’ultima stima del PIL dell’anno precedente per periodo semestrale e la sanzione si ripete fino al seguito effettivo dell’intimazione. Le ammende non sono rimborsate allo Stato membro e costituiscono entrate generali del bilancio dell’Unione.

Disposizioni transitorie, riesame e applicazione

Per i casi già pendenti al 30 aprile 2024, le raccomandazioni e intimazioni anteriori devono essere riesaminate e allineate al nuovo quadro, così da consentire al Consiglio di fissare percorsi coerenti senza riattivare o aggravare la procedura. Per il triennio 2025-2027, la Commissione può adattare il parametro di riferimento del primo piano strutturale di bilancio a medio termine per tenere conto dell’aumento dei pagamenti di interessi e non ostacolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché lo Stato membro dimostri come manterrà riforme e investimenti in linea con le priorità del semestre europeo e dell’Unione.

La Commissione dovrà pubblicare una relazione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2030 e poi ogni cinque anni. Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1, come sostituito, stabilisce che il regolamento disciplina l’accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, finalizzata a dissuadere l’insorgere di disavanzi pubblici eccessivi e a correggerli prontamente. La conformità è valutata sulla base dei criteri relativi a disavanzo e debito. Per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2024/1263.

Criterio del disavanzo: eccezionalità, temporaneità e valutazione

Il superamento del valore di riferimento del disavanzo è considerato eccezionale se dovuto a grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione, accertata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure a circostanze eccezionali fuori dal controllo del governo ai sensi dell’articolo 26 del medesimo regolamento. È temporaneo se le proiezioni della Commissione mostrano il ritorno sotto la soglia dopo la cessazione delle circostanze straordinarie.

Criterio del debito e conto di controllo

Quando il rapporto debito/PIL supera il valore di riferimento, si considera che il debito si riduca in misura sufficiente e si avvicini adeguatamente al valore di riferimento se lo Stato membro rispetta il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. La Commissione deve redigere una relazione ex articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il rapporto debito/PIL supera la soglia, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo e le deviazioni registrate nel conto di controllo superano 0,3 punti percentuali di PIL l’anno o 0,6 punti cumulativamente. Il conto di controllo serve a registrare le deviazioni annuali dal percorso della spesa netta.

Fattori significativi nella valutazione della Commissione e del Consiglio

La relazione della Commissione deve considerare tutti i fattori significativi dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, con attenzione al livello delle sfide sul debito, all’evoluzione della posizione debitoria e ai rischi connessi, agli sviluppi di bilancio a medio termine, alla crescita potenziale, all’inflazione e al ciclo economico, ai progressi in riforme e investimenti, nonché all’aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa, se del caso. Il Consiglio e la Commissione effettuano una valutazione globale equilibrata; le sfide sostanziali del debito sono un fattore aggravante fondamentale. Le deviazioni favorevoli non sono considerate fattori attenuanti; quelle sfavorevoli possono esserlo. I fattori significativi non sono considerati per la decisione di abrogazione ex articolo 126, paragrafo 12, TFUE.

Relazione ex articolo 126, paragrafo 3, TFUE e apertura della procedura

La Commissione deve tener conto anche di altri fattori indicati dallo Stato membro, compresi i contributi finanziari per la solidarietà internazionale e per le priorità comuni dell’Unione di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263. Se lo Stato membro è autorizzato a deviare dal proprio percorso di spesa netta ai sensi degli articoli 25 o 26 del regolamento (UE) 2024/1263, Commissione e Consiglio possono decidere di non concludere per l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

Termini per il parere del comitato economico e finanziario e per la decisione del Consiglio

Entro due settimane dalla relazione della Commissione, il comitato economico e finanziario formula il proprio parere. La Commissione trasmette poi al Consiglio parere e proposta se ritiene esistente un disavanzo eccessivo, e informa il Parlamento europeo. Il Consiglio decide di norma entro quattro mesi dalle date di comunicazione dei dati di finanza pubblica previste dal regolamento (CE) n. 479/2009 e, se constata un disavanzo eccessivo, adotta simultaneamente le raccomandazioni ex articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

Raccomandazione del Consiglio ex articolo 126, paragrafo 7, TFUE

La raccomandazione deve fissare un termine massimo di sei mesi per il seguito effettivo, riducibile a tre mesi se la gravità delle circostanze lo giustifica, e un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio impone inoltre un percorso correttivo di spesa netta: se la procedura è avviata per disavanzo, il percorso deve assicurare, negli anni in cui il disavanzo è previsto sopra soglia, un aggiustamento strutturale minimo annuo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL; se è avviata per debito, il percorso deve essere almeno altrettanto impegnativo quanto quello stabilito ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1263 e correggere di norma le deviazioni cumulative del conto di controllo.

Relazione dello Stato membro e raccomandazione rivista

Entro il termine fissato, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione sul seguito dato alla raccomandazione, indicando obiettivi di spesa e di entrata, misure già adottate e misure previste. Può essere coinvolta l’istituzione di bilancio indipendente nazionale con una relazione distinta non vincolante. Il Consiglio può adottare una raccomandazione rivista, su proposta della Commissione, se vi è stato seguito effettivo e si applicano le condizioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure se si applicano quelle dell’articolo 25; la raccomandazione rivista può prorogare di norma di un anno il termine di correzione.

Verifica del seguito effettivo e pubblicità delle decisioni

Il Consiglio valuta il seguito effettivo sulla base della relazione dello Stato membro, della sua attuazione e di altri provvedimenti sufficientemente dettagliati e pubblicamente annunciati. Se accerta il mancato seguito effettivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, riferisce al Consiglio europeo. L’eventuale decisione di rendere pubbliche le raccomandazioni è adottata immediatamente dopo la scadenza del termine previsto.

Intimazione ex articolo 126, paragrafo 9, TFUE

La decisione di intimazione per la riduzione del disavanzo è adottata entro due mesi dalla decisione ex articolo 126, paragrafo 8, TFUE. L’intimazione chiede al Paese di attuare un percorso correttivo di spesa netta e indica le misure idonee a conseguirlo. Anche l’intimazione può essere rivista, su raccomandazione della Commissione, alle condizioni degli articoli 25 o 26 del regolamento (UE) 2024/1263, prorogando di norma di un anno il termine di correzione.

Sorveglianza dell’attuazione, missioni della Commissione e sorveglianza rafforzata

Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure adottate in esecuzione delle raccomandazioni o intimazioni. Se le misure non sono attuate o risultano inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente le decisioni sanzionatorie o di intensificazione previste dall’articolo 126 TFUE. La Commissione mantiene un dialogo permanente con le autorità nazionali, effettua missioni di valutazione della situazione economica reale e può svolgere sorveglianza rafforzata, anche su richiesta del parlamento nazionale, con obbligo per lo Stato membro di fornire tutte le informazioni necessarie.

Decisione di abrogazione della procedura

Il Consiglio può abrogare le decisioni precedenti quando il disavanzo è stato riportato sotto il valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si prevede che resti sotto soglia nell’anno in corso e nel successivo; se la procedura era basata sul debito, è inoltre necessario che lo Stato membro abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio.

Sanzioni e ammende

L’ammenda prevista dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE è pari a un massimo dello 0,05 % dell’ultima stima del PIL dell’anno precedente per ciascun periodo di sei mesi e si applica reiteratamente finché lo Stato membro non dia seguito effettivo all’intimazione ex articolo 126, paragrafo 9, TFUE. Non è previsto un importo minimo; l’ammenda si accumula fino al seguito effettivo. Le sanzioni vengono attenuate o revocate in funzione dei progressi nel correggere il disavanzo e, quando la decisione sull’esistenza del disavanzo eccessivo è abrogata, tutte le sanzioni ancora in atto sono revocate; le ammende già comminate non sono rimborsate e costituiscono entrate generali del bilancio dell’Unione.

Disposizioni transitorie per i casi pendenti al 30 aprile 2024

Per gli Stati membri già sottoposti a procedura per i disavanzi eccessivi al momento dell’entrata in vigore del nuovo quadro, le raccomandazioni ex articolo 126, paragrafo 7, TFUE e le intimazioni ex articolo 126, paragrafo 9, TFUE adottate prima dell’entrata in vigore devono essere riesaminate e allineate alle modifiche del regolamento (CE) n. 1467/97. Il Consiglio può così fissare un percorso correttivo di spesa netta coerente con il nuovo quadro senza far avanzare la procedura.

Regime transitorio 2025-2027 per il primo piano strutturale di bilancio

Per il periodo 2025-2027, la Commissione può adeguare il parametro di riferimento del percorso correttivo proposto per il primo piano strutturale di bilancio a medio termine, al fine di tener conto dell’aumento dei pagamenti di interessi e non compromettere gli effetti positivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Lo Stato membro deve spiegare come garantirà l’attuazione di riforme e investimenti in risposta alle principali sfide del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e come affronterà le priorità comuni dell’Unione connesse alla transizione verde e digitale e alle capacità di difesa.

Riesame periodico e entrata in vigore

La Commissione pubblica entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento, valutandone efficacia e progressi nel coordinamento delle politiche economiche e nella convergenza delle prestazioni economiche; se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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