Regolamento (UE) 2024/1263
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2024/1263 riforma il quadro di governance economica dell’Unione sostituendo il precedente impianto del regolamento (CE) n. 1466/97. Introduce un sistema basato su piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, centrato su un unico indicatore operativo di spesa netta e su traiettorie pluriennali specifiche per paese. Il testo rafforza la dimensione nazionale, il monitoraggio multilaterale e il coinvolgimento di Parlamento europeo, parlamenti nazionali, autorità fiscali indipendenti e parti sociali. Prevede anche salvaguardie per situazioni eccezionali, meccanismi di revisione dei piani e il coordinamento con il patto di stabilità e crescita riformato e con la procedura sugli squilibri macroeconomici.
Regolamento sul nuovo quadro di governance economica dell’Unione: coordinamento delle politiche economiche e sorveglianza di bilancio multilaterale basati su piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, con abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del semestre europeo e della sorveglianza multilaterale di cui agli articoli 121 e 148 TFUE, con regole specifiche per gli Stati membri con debito pubblico superiore al 60 % del PIL o disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL, ai quali viene trasmessa una traiettoria di riferimento, e per gli Stati membri sotto tali soglie, che possono ricevere informazioni tecniche su richiesta. Riguarda la presentazione, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, nonché le relative relazioni annuali sui progressi compiuti. Non si applica, quanto agli obblighi di presentazione del piano e della relazione annuale, agli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013. Prevede inoltre interazioni con la procedura per gli squilibri macroeconomici, con le clausole di salvaguardia generale e nazionali, e con il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Regolamento (UE) 2024/1263 sul coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza di bilancio multilaterale
Il regolamento riforma in modo organico il quadro di governance economica dell’Unione, collocandosi nel semestre europeo e nel pacchetto di riforma che completa l’aggiornamento del patto di stabilità e crescita. La logica di fondo è quella di rafforzare la sostenibilità del debito e delle finanze pubbliche, mantenendo al tempo stesso capacità di investimento, crescita e convergenza economico-sociale.
Finalità e architettura del nuovo quadro
Il regolamento stabilisce norme per il coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri e disciplina i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine come strumento centrale del nuovo sistema. Tali piani devono integrare bilancio, riforme e investimenti, con una prospettiva pluriennale di 4 o 5 anni in funzione della durata ordinaria della legislatura nazionale.
Il quadro è costruito attorno a un indicatore operativo unico, la "spesa netta", e a un controllo multilaterale fondato su dati statistici di elevata qualità e indipendenti. Il regolamento mira espressamente a prevenire disavanzi pubblici eccessivi, sostenere finanze pubbliche sane e favorire una crescita sostenibile e inclusiva.
Ambito della sorveglianza nel semestre europeo
Il semestre europeo comprende:
- l’elaborazione e la sorveglianza degli indirizzi di massima per le politiche economiche ai sensi dell’articolo 121 TFUE;
- il monitoraggio degli orientamenti in materia di occupazione ai sensi dell’articolo 148 TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la presentazione, la valutazione, l’approvazione e il monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio;
- la sorveglianza per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011.
La Commissione e il Consiglio esercitano la sorveglianza multilaterale con la partecipazione regolare del Parlamento europeo, e gli Stati membri devono tenere debitamente conto di indirizzi, raccomandazioni e orientamenti prima di adottare decisioni di rilievo sulle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali e di bilancio.
Traiettoria di riferimento, spesa netta e requisiti di bilancio
Per gli Stati membri con debito pubblico superiore al 60 % del PIL o disavanzo superiore al 3 % del PIL, la Commissione trasmette una traiettoria di riferimento per la spesa netta, che copre un periodo di aggiustamento di 4 anni, prorogabile fino a 3 anni. Per gli Stati membri al di sotto di tali soglie, la Commissione fornisce su richiesta informazioni tecniche sul saldo primario strutturale necessario a mantenere il disavanzo sotto il 3 % del PIL.
La traiettoria di riferimento deve soddisfare requisiti basati sul rischio e specifici per paese:
- il debito deve collocarsi su un sentiero di riduzione plausibile o restare a livelli prudenti sotto il 60 % del PIL nel medio termine;
- il disavanzo deve scendere sotto il 3 % del PIL durante il periodo di aggiustamento e restare sotto tale soglia nel medio termine;
- lo sforzo di aggiustamento deve essere, di norma, lineare e almeno proporzionale lungo l’intero periodo;
- deve esservi coerenza con il percorso correttivo della procedura per disavanzi eccessivi, ove applicabile.
Il regolamento introduce due salvaguardie quantitative:
- la salvaguardia di sostenibilità del debito, con riduzione media annua minima dell’1 % del PIL quando il debito supera il 90 % del PIL e dello 0,5 % del PIL quando il debito è tra il 60 % e il 90 %;
- la salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo, che richiede il perseguimento dell’aggiustamento fino a raggiungere un margine strutturale dell’1,5 % del PIL rispetto al valore di riferimento del 3 %.
Contenuto dei piani nazionali strutturali di bilancio
Ogni Stato membro presenta alla Commissione e al Consiglio un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore. Il piano deve essere preceduto da un dialogo tecnico con la Commissione, da consultazioni nazionali con società civile, parti sociali, autorità regionali e altri portatori di interessi, e può essere discusso con il parlamento nazionale secondo il diritto interno.
Il piano deve contenere:
- il percorso della spesa netta e le ipotesi macroeconomiche sottostanti;
- le misure strutturali di bilancio programmate;
- la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche ricevute dalla Commissione;
- la spiegazione delle riforme e degli investimenti con cui lo Stato membro intende rispondere alle sfide individuate nel semestre europeo;
- le informazioni sulla coerenza con le priorità comuni dell’Unione, in particolare transizione equa, verde e digitale, resilienza sociale ed economica, sicurezza energetica e, se del caso, capacità di difesa;
- l’impatto delle riforme e degli investimenti già attuati, con attenzione agli effetti su entrate, spesa e crescita potenziale;
- le informazioni su passività implicite e potenziali, investimenti pubblici nazionali, fabbisogno di investimenti, consultazioni nazionali e coerenza con i fondi di coesione e il piano per la ripresa e la resilienza.
Il piano è reso pubblico al momento della presentazione.
Valutazione, approvazione e possibili revisioni
La Commissione valuta il piano entro 6 settimane dalla presentazione, prorogabili di 2 settimane. Verifica, in particolare, se il percorso della spesa netta consente il rientro del debito su una traiettoria plausibile o su livelli prudenti, e il mantenimento del disavanzo sotto il 3 % del PIL; per gli Stati membri che hanno ricevuto una traiettoria di riferimento, verifica anche il rispetto degli articoli 6, 7 e 8.
Sulla base della raccomandazione della Commissione, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta e, se del caso, approva la serie di riforme e investimenti che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento. Se il piano non soddisfa i requisiti, il Consiglio può chiedere la presentazione di un piano riveduto e, in caso di inerzia o non conformità, può raccomandare come regola il ritorno alla traiettoria di riferimento originaria.
Il piano può essere riveduto in presenza di circostanze oggettive che impediscono l’attuazione entro il termine o in caso di nuovo governo. Il piano riveduto copre, secondo i casi, un nuovo periodo di 4 o 5 anni oppure il periodo residuo del piano originario. In tali casi si applicano, in sostanza, le stesse regole di presentazione, valutazione e approvazione.
Proroga del periodo di aggiustamento
La proroga fino a 3 anni è concessa se lo Stato membro si impegna a realizzare una serie pertinente di riforme e investimenti che, nel complesso:
- migliorano in modo sostenibile il potenziale di crescita e la resilienza;
- rafforzano la sostenibilità di bilancio;
- affrontano le priorità comuni dell’Unione;
- danno seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti;
- non riducono il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale rispetto al livello medio precedente.
Gli impegni devono essere sufficientemente dettagliati, concentrati nella parte iniziale, temporalmente definiti e verificabili. Devono inoltre essere coerenti con il piano per la ripresa e la resilienza approvato e con l’accordo di partenariato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale.
Attuazione, monitoraggio e conto di controllo
Gli Stati membri presentano ogni anno entro il 30 aprile una relazione annuale sui progressi compiuti, che descrive l’avanzamento del percorso della spesa netta, delle riforme e degli investimenti, e, se del caso, dell’insieme di impegni che giustifica la proroga. La relazione è pubblica e può essere discussa nei parlamenti nazionali e con i portatori di interessi.
La Commissione monitora l’attuazione e istituisce un conto di controllo per ciascuno Stato membro, al fine di registrare le deviazioni annuali e cumulate rispetto al percorso della spesa netta approvato dal Consiglio. Il conto registra debiti se la spesa osservata supera il percorso e crediti se è inferiore; il saldo cumulato è espresso in percentuale del PIL. Se è stata adottata una raccomandazione ai sensi delle disposizioni correttive, il conto non registra deviazioni.
Salvaguardie eccezionali: clausola generale e clausole nazionali
Il regolamento prevede una clausola di salvaguardia generale per una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo insieme. In tali casi il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può consentire agli Stati membri di deviare temporaneamente dal proprio percorso della spesa netta, per un periodo di un anno prorogabile, purché non sia compromessa la sostenibilità di bilancio nel medio termine. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche esprime un parere sulla proroga.
È prevista anche una clausola di salvaguardia specifica per paese, attivabile su richiesta dello Stato membro e su raccomandazione della Commissione, quando circostanze eccezionali fuori dal controllo nazionale hanno rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Anche in questo caso la deviazione è temporanea e il Consiglio può prorogarla se le circostanze persistono.
Ruolo di Parlamento europeo, istituzioni fiscali indipendenti e Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche
Il Parlamento europeo è coinvolto regolarmente nel semestre europeo e riceve i piani, le valutazioni, le raccomandazioni e le relazioni della Commissione e del Consiglio. È previsto un dialogo economico per consentire audizioni e discussioni sulle scelte di politica economica e sui piani di bilancio.
Le istituzioni fiscali indipendenti possono essere consultate dagli Stati membri per pareri sulle previsioni e ipotesi macroeconomiche; dal 1° maggio 2032, se hanno capacità sufficienti, sono chiamate a formulare tali pareri. Il loro parere, se disponibile, è allegato al piano.
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, istituito con la decisione (UE) 2015/1937, ha un ruolo consultivo rafforzato e indipendente: valuta ex post il quadro di bilancio, formula pareri sull’orientamento di bilancio dell’area euro, assiste Commissione e Consiglio, coopera con le istituzioni fiscali indipendenti e riferisce annualmente alle istituzioni dell’Unione.
Interazione con altri strumenti dell’Unione
Il regolamento si coordina con:
- il regolamento (CE) n. 1467/97, per la procedura per i disavanzi eccessivi;
- il regolamento (UE) n. 1176/2011, per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici;
- il regolamento (UE) n. 472/2013, per gli Stati membri sottoposti a programma di aggiustamento macroeconomico.
L’attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti rilevanti per gli squilibri macroeconomici è considerata nelle valutazioni della Commissione e del Consiglio. Se uno Stato membro è soggetto a procedura per squilibri eccessivi, il piano riveduto funge da piano d’azione correttivo ai sensi del regolamento 1176/2011.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore
Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, la Commissione deve trasmettere orientamenti preliminari entro il 21 giugno 2024 e gli Stati membri devono presentare i piani entro il 20 settembre 2024, salvo proroga concordata. Sono previste ulteriori facilitazioni transitorie, inclusa la possibilità di valorizzare gli impegni del piano per la ripresa e la resilienza ai fini della proroga del periodo di aggiustamento.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio constatazioni preliminari sull’applicazione del regolamento; entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni deve pubblicare una relazione sull’applicazione, eventualmente corredata da proposta di modifica.
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. È abrogato il regolamento (CE) n. 1466/97.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce norme per garantire un coordinamento efficace di politiche economiche solide e disciplina dettagliata su contenuto, presentazione, valutazione e monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, crescita sostenibile e inclusiva, resilienza e prevenzione dei disavanzi eccessivi (art. 1).
Definizioni chiave
Sono definiti, tra gli altri, raccomandazione specifica per paese, spesa netta, traiettoria di riferimento, informazioni tecniche, percorso della spesa netta, piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, relazione annuale sui progressi compiuti, periodo di aggiustamento, conto di controllo, saldo strutturale e saldo primario strutturale (art. 2).
Semestre europeo e sorveglianza multilaterale
Il semestre europeo comprende il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali, il monitoraggio dei piani di bilancio di medio termine, la sorveglianza dell’attuazione delle raccomandazioni e la prevenzione/correzione degli squilibri macroeconomici. La sorveglianza si fonda su statistiche indipendenti di elevata qualità (artt. 3-4).
Traiettoria di riferimento e informazioni tecniche
Per gli Stati membri con debito pubblico superiore al 60 % del PIL o disavanzo superiore al 3 % del PIL, la Commissione trasmette una traiettoria di riferimento per la spesa netta coprente un periodo di aggiustamento di 4 anni, prorogabile fino a 3 anni. Per gli Stati membri al di sotto delle soglie, la Commissione fornisce su richiesta informazioni tecniche sul saldo primario strutturale necessario (artt. 5 e 9).
Requisiti quantitativi e salvaguardie di debito e disavanzo
La traiettoria deve garantire un percorso di riduzione plausibile del debito o livelli prudenti, la discesa del disavanzo sotto il 3 % del PIL e la coerenza con il percorso correttivo della procedura per disavanzi eccessivi. Sono previste una salvaguardia di sostenibilità del debito (riduzione media annua minima dell’1 % del PIL se il debito supera il 90 %, dello 0,5 % se è tra 60 % e 90 %) e una salvaguardia di resilienza che mira a un margine strutturale dell’1,5 % del PIL rispetto al valore di riferimento del 3 % (artt. 6-8).
Presentazione, contenuto e valutazione dei piani nazionali
Ciascuno Stato membro presenta il piano entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore; il piano è preceduto da dialogo tecnico con la Commissione, consultazione di soggetti nazionali e, facoltativamente, del parlamento nazionale. Il piano deve contenere il percorso della spesa netta, le ipotesi macroeconomiche, le misure di bilancio, le riforme e gli investimenti, l’eventuale traiettoria di riferimento o informazioni tecniche, e informazioni sulla coerenza con priorità UE, coesione e RRF. La Commissione valuta il piano entro 6 settimane (prorogabili di 2) e il Consiglio lo approva con raccomandazione entro 6 settimane dalla proposta della Commissione (artt. 11-18).
Proroga del periodo di aggiustamento
Il periodo di aggiustamento può essere prorogato fino a 3 anni se il piano include un insieme pertinente di riforme e investimenti verificabili, temporalmente definiti e coerenti con le priorità comuni dell’Unione, con le raccomandazioni specifiche per paese e con gli impegni del piano per la ripresa e la resilienza e dell’accordo di partenariato. È richiesto che gli investimenti pubblici nazionali complessivi non scendano sotto il livello medio precedente (artt. 14 e 20).
Conto di controllo e monitoraggio dell’attuazione
La Commissione istituisce un conto di controllo per registrare le deviazioni annuali e cumulate della spesa netta rispetto al percorso approvato dal Consiglio. Gli Stati membri presentano ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sui progressi compiuti; la Commissione usa tali relazioni per monitorare l’attuazione e pubblica le proprie valutazioni (artt. 21-23).
Salvaguardie eccezionali
È prevista una clausola di salvaguardia generale per una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione, che consente deviazioni temporanee dal percorso della spesa netta per un periodo determinato dal Consiglio, prorogabile. È prevista anche una clausola di salvaguardia nazionale per circostanze eccezionali fuori dal controllo dello Stato membro con rilevanti effetti sulle finanze pubbliche, anch’essa su raccomandazione della Commissione e decisione del Consiglio (artt. 25-26).
Trasparenza, responsabilità e dialogo istituzionale
Il Parlamento europeo è coinvolto in modo regolare e strutturato; la Commissione trasmette i piani, le valutazioni, le relazioni annuali e le raccomandazioni al Parlamento europeo. È previsto un dialogo economico con Parlamento, Consiglio, Commissione, e ove opportuno Consiglio europeo, Eurogruppo e portatori di interessi. Il principio di "conformità o spiegazione" impone al Consiglio di seguire di norma le raccomandazioni della Commissione o motivare pubblicamente la propria posizione (artt. 27-30).
Interazione con altre procedure UE
L’attuazione insoddisfacente di riforme e investimenti rilevanti per gli squilibri macroeconomici è presa in considerazione nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1176/2011. Gli Stati membri sottoposti a procedura per squilibri eccessivi presentano un piano riveduto che funge da piano d’azione correttivo. Gli Stati membri soggetti a programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 sono esentati dall’obbligo di presentare piano e relazione annuale (artt. 31-32).
Disposizioni finali e transitorie
Sono previste missioni di dialogo e monitoraggio, una relazione della Commissione sull’applicazione del regolamento entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni, e disposizioni transitorie per i primi piani nazionali: orientamenti preliminari entro il 21 giugno 2024 e presentazione dei piani entro il 20 settembre 2024. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato (artt. 35-38).
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