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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1217

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1217 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mepanipyrim, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32024R1217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del mepanipyrim ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base delle conclusioni EFSA che evidenziano criticità, in particolare per le proprietà di interferente endocrino e per il rischio per i mammiferi selvatici. Conseguentemente, la voce relativa alla sostanza è soppressa dall'elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissate misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mepanipyrim e conseguente soppressione della relativa voce nell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva mepanipyrim e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, che devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e, se del caso, possono concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei limiti temporali fissati dal regolamento. Non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Mancato rinnovo dell'approvazione del mepanipyrim

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1217 disciplina il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mepanipyrim nell'ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura è adottata alla luce delle conclusioni scientifiche dell'EFSA, che hanno evidenziato elementi di rischio non superati nel corso della procedura di rinnovo.

Contesto procedurale e scientifico

La sostanza mepanipyrim risultava già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini al Belgio, quale Stato membro relatore, e alla Grecia, quale Stato membro correlatore, secondo la procedura del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il fascicolo è stato ritenuto completo, è stato redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e l'EFSA ha pubblicato prima una conclusione nel 2017 e poi una conclusione aggiornata il 14 luglio 2023, comprensiva della valutazione finale sulle proprietà di interferente endocrino.

Motivi del mancato rinnovo

Dalle conclusioni EFSA emergono motivi di preoccupazione specifici. In particolare:

  • il mepanipyrim soddisfa i criteri relativi agli interferenti endocrini per esseri umani e mammiferi selvatici di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, a causa delle sue modalità EAS (estrogeni, androgeni e steroidogenesi);
  • non è possibile dimostrare che l'esposizione umana sia trascurabile, poiché sono previsti residui superiori al valore di default di 0,01 mg/kg;
  • per tutti gli impieghi rappresentativi è stato individuato un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici esposti tramite la dieta;
  • non è stato possibile raggiungere una conclusione su varie altre questioni, compresa la valutazione del rischio per i consumatori.

La Commissione rileva inoltre che, nonostante le osservazioni del richiedente, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione e che, per uno o più impieghi rappresentativi, non è stato accertato il rispetto dei criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Esclusione della deroga per approvazione limitata

Il regolamento richiama l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente una limitata approvazione di sostanze identificate come interferenti endocrini se necessarie per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi, inclusi i metodi non chimici. La Commissione esclude l'applicazione di tale deroga perché il richiedente non ha fornito informazioni sufficienti a dimostrare la necessità richiesta dalla norma.

Effetti sull'elenco delle sostanze approvate

Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce relativa al mepanipyrim è soppressa dall'allegato, parte A, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per gli Stati membri

Per consentire la gestione del ritiro dal mercato, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim entro il 20 novembre 2024. Inoltre, qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve concludersi entro il 20 maggio 2025. Il regolamento richiama anche il limite generale per cui il periodo di tolleranza non dovrebbe superare i 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore e ulteriori precisazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa infine che il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del mepanipyrim ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva mepanipyrim non è rinnovata (articolo 1). La decisione si fonda sull'impossibilità di accertare che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la voce relativa al mepanipyrim è soppressa (articolo 2).

Motivi della decisione e valutazione scientifica

La Commissione prende atto delle conclusioni aggiornate EFSA del 14 luglio 2023, che individuano criticità specifiche: il mepanipyrim soddisfa i criteri relativi agli interferenti endocrini per esseri umani e mammiferi selvatici di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009; non è dimostrata l'esposizione trascurabile dell'uomo, sono attesi residui superiori a 0,01 mg/kg, ed è stato individuato un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici esposti tramite dieta.

Deroga per uso in caso di grave emergenza fitosanitaria

L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 consente un'approvazione limitata di sostanze interferenti endocrini se la sostanza è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi. La Commissione precisa che tale deroga non è applicabile perché il richiedente non ha fornito informazioni idonee a dimostrare tale necessità.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim entro il 20 novembre 2024 (articolo 3).

Periodo di tolleranza

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere entro il 20 maggio 2025 (articolo 4). La Commissione richiama inoltre il principio per cui tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 5). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaresalute e ambienteregolamentazione fitosanitaria

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