Regolamento (UE) 2024/1206
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di un gruppo di sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, per evitare che la scadenza intervenga prima della conclusione delle procedure di rinnovo. La proroga è differenziata: 29 mesi per alcune sostanze e 23 mesi e 2 settimane per altre, in funzione dello stato di avanzamento della valutazione scientifica e del procedimento. L’atto modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le rispettive date di scadenza.
Proroga dei periodi di approvazione di determinate sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e conseguente aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in particolare 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, prosulfuron, quinmerac, sintofen, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco. Riguarda il procedimento di rinnovo dell’approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e opera nell’ordinamento dell’UE e nello SEE. Non introduce nuove approvazioni né disciplina direttamente l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma proroga i termini di approvazione in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di determinate sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di evitare vuoti normativi nelle approvazioni di alcune sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. La Commissione rileva che le procedure di rinnovo non sono ancora concluse per ragioni non imputabili ai richiedenti e che, in diversi casi, occorre ulteriore tempo sia per la valutazione scientifica sia per la decisione finale di gestione del rischio.
Contesto normativo e finalità
L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. I considerando richiamano la disciplina della procedura di rinnovo introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, poi sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, collocate nelle parti A, B ed E dell’allegato medesimo. In particolare, sono interessate:
- parte A: 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, quinmerac, sintofen, tau-fluvalinato, tebufenozide e fosfuro di zinco;
- parte B: olio di arancio, sodio argento tiosolfato e tembotrione;
- parte E: prosulfuron.
Ragioni della proroga
La Commissione distingue due gruppi di sostanze:
- per azadiractina, bupirimate, dithianon, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco, la valutazione dei rischi da parte dei rispettivi Stati membri relatori non è ancora completata;
- per 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, prosulfuron e sintofen, l’EFSA necessita di un periodo supplementare per formulare le conclusioni, eventualmente previa consultazione di esperti, e la Commissione deve disporre di tempo ulteriore per la decisione finale.
Nuove scadenze di approvazione
L’allegato del regolamento stabilisce la sostituzione delle date di scadenza nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le nuove scadenze sono:
- 31 dicembre 2026: quinmerac, fosfuro di zinco, olio di arancio, tembotrione e sodio argento tiosolfato;
- 15 luglio 2026: 6-benziladenina, dodina, 1-decanolo, fluometuron, sintofen, solfato di alluminio e prosulfuron;
- 31 gennaio 2027: tau-fluvalinato, bupirimate, isoxaben, azadiractina, zolfo calcico, tebufenozide, dithianon ed exitiazox.
Effetti sulla procedura di rinnovo
La proroga non equivale a un rinnovo dell’approvazione. La Commissione precisa che, se adotterà un atto che non rinnova l’approvazione di una sostanza inclusa nell’allegato, la data di scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore di tale atto oppure, se posteriore, alla data già prevista prima dell’adozione del presente regolamento. Se invece l’approvazione sarà rinnovata, la data di applicazione sarà stabilita il più presto possibile in funzione delle circostanze.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni
Le approvazioni delle sostanze attive indicate nell’allegato sono prorogate per consentire il completamento delle valutazioni e delle procedure di rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Durata della proroga differenziata
Per azadiractina, bupirimate, dithianon, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, olio di arancio, quinmerac, sodio argento tiosolfato, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione e fosfuro di zinco la proroga è fissata a 29 mesi; per 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, prosulfuron e sintofen è fissata a 23 mesi e 2 settimane.
Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato nelle parti A, B ed E, con sostituzione delle date di scadenza per le sostanze interessate. Tra le nuove scadenze: 31 dicembre 2026 per quinmerac, fosfuro di zinco, olio di arancio, tembotrione e sodio argento tiosolfato; 15 luglio 2026 per 6-benziladenina, dodina, 1-decanolo, fluometuron, sintofen, solfato di alluminio e prosulfuron; 31 gennaio 2027 per tau-fluvalinato, bupirimate, isoxaben, azadiractina, zolfo calcico, tebufenozide, dithianon ed exitiazox.
Ragioni della proroga
La Commissione evidenzia che per alcune sostanze la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri relatori non è stata completata, mentre per altre l’EFSA necessita di tempo supplementare per formulare le conclusioni e, se del caso, consultare esperti; la Commissione richiede inoltre tempo per la decisione di gestione del rischio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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