Regolamento (UE) 2024/1269
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 della Commissione, del 29 aprile 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in via urgente, le zone geografiche dell'Unione soggette a restrizioni per la peste suina africana, tenendo conto dei nuovi focolai e del miglioramento della situazione epidemiologica in talune aree. La Commissione sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e adegua l'allegato II per la Bulgaria, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione. L'intervento è fondato sull'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e si coordina con gli orientamenti della Commissione, il codice WOAH e il regolamento delegato (UE) 2020/687.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e riguarda le misure speciali di controllo della peste suina africana nei territori elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Incide in particolare sulle zone soggette a restrizioni I, II e III e sulle aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e di sorveglianza, sulla base dell'evoluzione epidemiologica della malattia in Cechia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Grecia, Croazia, Svezia, Lettonia, Ungheria, Estonia, Bulgaria e Romania. Non istituisce un nuovo regime autonomo, ma sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2023/594 e aggiorna anche il contenuto dell'allegato II per la Bulgaria.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1269 aggiorna l'assetto territoriale delle misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione interviene con urgenza perché la situazione epidemiologica nell'Unione è in continua evoluzione e le delimitazioni delle zone devono riflettere i nuovi focolai, le aree di rischio e l'efficacia delle misure di contenimento adottate dagli Stati membri.
Base giuridica e contesto
L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando si evidenzia che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla salute animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione e verso i paesi terzi. La Commissione richiama inoltre gli orientamenti dell'Unione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA, il codice sanitario WOAH per gli animali terrestri e le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
Logica della revisione delle zone
La revisione dell'allegato I si fonda su criteri epidemiologici e di rischio: presenza di nuovi focolai, miglioramento della situazione in alcune zone, assenza di focolai negli ultimi dodici mesi in altre aree e necessità di delimitare zone di dimensioni sufficienti per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. Il regolamento menziona espressamente aggiornamenti in Cechia, Germania, Italia, Lituania e Polonia, ma l'allegato esteso ridisegna anche le zone di altri Stati membri già interessati dal regime di restrizione, quali Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Grecia, Croazia, Svezia e Romania.
Articolo 1: sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. L'effetto pratico è la nuova perimetrazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'Unione, con elenchi puntuali per Stato membro e, ove necessario, per regioni, province, distretti, comuni o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi o altri riferimenti geografici.
Aggiornamenti più rilevanti per Stato membro
In Cechia, Italia e Polonia vengono recepiti nuovi focolai di PSA in suini selvatici, con conseguente innalzamento del livello di rischio in alcune aree e ridefinizione delle relative zone. In Germania, Lituania e Polonia alcune aree vengono invece riclassificate o soppresse dall'elenco delle zone I in ragione dell'assenza di focolai per dodici mesi e dell'efficacia delle misure di controllo applicate. L'allegato contiene inoltre elenchi molto articolati per Bulgaria, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Grecia, Croazia, Svezia e Romania, distinguendo tra zone I, II e III in funzione del rischio sanitario.
Allegato II: zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria
L'allegato II riguarda le aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e di sorveglianza. Nel caso della Bulgaria, a seguito di un focolaio in suini detenuti nella regione di Plovdiv, viene confermata una zona di protezione nel comune di Saedinenie (villaggio di Saedinenie) e una zona di sorveglianza che include i villaggi indicati nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi. Per entrambe le misure il termine ultimo di applicazione è fissato al 25 giugno 2024.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla disciplina delle movimentazioni e delle misure di biosicurezza nelle zone elencate.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le zone soggette a restrizioni I, II e III sono ridefinite per numerosi Stati membri in funzione dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio di ulteriore diffusione.
Riclassificazioni e soppressioni territoriali
Il regolamento recepisce nuovi focolai in Cechia, Italia e Polonia, con passaggi di aree da zona I a zona II e con la ridefinizione delle delimitazioni esistenti. Parallelamente, alcune aree di Germania, Lituania e Polonia vengono declassate o soppresse dagli elenchi della zona I per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e per l'efficacia delle misure di controllo.
Criteri scientifici e fonti considerate
Le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA, sulle norme WOAH e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti. È richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 64, 65 e 67.
Zone soggette a restrizioni II e III
L'allegato I, parti II e III, elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni II e III per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia e Romania, con indicazioni territoriali molto puntuali per regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio.
Aggiornamento dell'allegato II per la Bulgaria
L'allegato II è aggiornato per alcune aree della Bulgaria, istituite a livello dell'Unione come zona di protezione e zona di sorveglianza a seguito di un focolaio in suini detenuti nella regione di Plovdiv. La zona di protezione riguarda Saedinenie (villaggio di Saedinenie) con termine ultimo di applicazione al 25 giugno 2024; la zona di sorveglianza include i villaggi indicati nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi, anch'essa fino al 25 giugno 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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