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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 188/2025 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 13.2.2025.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 188/2025. La decisione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Nel corso del giudizio è stato evidenziato che la sentenza era stata eseguita quanto alla posizione di uno dei tre docenti, mentre risultava ancora ineseguita quanto alle altre due posizioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza dell'amministrazione e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, limitatamente ai due docenti non ancora soddisfatti, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L'ordine comprende anche il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario e di quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. Quanto alla posizione del docente già soddisfatto, il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la relativa pretesa. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione, anche parziale, della materia del contendere quando la pretesa sostanziale risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali, una volta decorso il termine dilatorio applicabile e verificata la persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Quando l'esecuzione del giudicato soddisfa integralmente la pretesa solo nei confronti di alcuni ricorrenti, il giudizio può essere definito con accoglimento quanto alle posizioni ancora insoddisfatte e con parziale cessazione della materia del contendere quanto alla posizione già soddisfatta.
  • In caso di ulteriore inadempimento successivo all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo o il funzionario incaricato degli adempimenti sostitutivi e fissando il relativo termine.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato comprende anche le spese liquidate nella sentenza da eseguire e quelle riconosciute nel giudizio di ottemperanza, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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