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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/892

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/892 della Commissione, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza lidocaina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

Normativa europea32026R0892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui limiti massimi di residui della lidocaina negli alimenti di origine animale, modificando l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La revisione recepisce il parere dell’EMA e precisa le condizioni di impiego della sostanza per equidi, suini e bovini, con LMR non richiesto per alcune specie/usi e valori specifici per i bovini. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica la classificazione della lidocaina nel regolamento (UE) n. 37/2010, aggiornando i limiti massimi di residui e le condizioni d’uso per equidi, suini e bovini.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, ai fini della determinazione dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Incide in particolare sulla voce "lidocaina" nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con effetti per equidi, suini e bovini. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna una classificazione già esistente; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica della classificazione della lidocaina nei limiti massimi di residui

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/892 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. L’atto recepisce il procedimento avviato nell’ambito del regolamento (CE) n. 470/2009 e si fonda sul parere scientifico dell’EMA, aggiornando la voce relativa alla lidocaina per alcune specie animali.

Contesto normativo e presupposti scientifici

Il regolamento richiama l’obbligo, previsto dal regolamento (CE) n. 470/2009, di determinare con regolamento i LMR delle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico. Nei considerando si precisa che la lidocaina era già presente nel regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per bovini, suini ed equidi.

Viene inoltre ricostruito il procedimento di valutazione:

  • il 9 febbraio 2024 ScanVet Animal Health A/S ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali una domanda di modifica delle condizioni d’uso della lidocaina nei suini;
  • il 15 maggio 2025 l’EMA aveva raccomandato una classificazione provvisoria "LMR non richiesto" per i suini con restrizioni di via di somministrazione e intervallo di sospensione;
  • il 5 giugno 2025 la Commissione ha chiesto una revisione del parere, rilevando che tale classificazione provvisoria non è prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009;
  • il 4 dicembre 2025, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha raccomandato di modificare le condizioni esistenti per consentire anche l’iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico nei suinetti fino a 7 giorni di età.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

La sostanza lidocaina viene ridefinita nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La nuova formulazione distingue tra specie e condizioni d’impiego:

  • per gli equidi, è mantenuta la classificazione "LMR non richiesto" e l’uso è limitato esclusivamente all’anestesia loco-regionale;
  • per i suini, è mantenuta la classificazione "LMR non richiesto", con due specificazioni di uso: impiego cutaneo ed epilesionale esclusivamente nei suinetti fino a 7 giorni di età e impiego per iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico esclusivamente nei suinetti fino a 7 giorni di età;
  • per i bovini, la lidocaina resta soggetta a LMR numerici nei tessuti campione indicati nell’allegato.

Limiti massimi di residui per i bovini

Per i bovini, l’allegato riporta i seguenti LMR:

  • muscolo: 150 μg/kg;
  • grasso: 200 μg/kg;
  • fegato: 1 μg/kg;
  • rene: 200 μg/kg;
  • latte: 30 μg/kg.

Nel prospetto dell’allegato, per i tessuti campione bovini il residuo marcatore indicato è la lidocaina; per gli equidi e per i suini, il campo relativo al residuo marcatore/tessuti campione è indicato come non pertinente, in ragione della classificazione "LMR non richiesto".

Base giuridica e finalità dell’intervento

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17, del regolamento (CE) n. 470/2009. La finalità è allineare la classificazione della lidocaina nel quadro dei residui consentiti negli alimenti di origine animale, tenendo conto del parere scientifico dell’EMA e delle condizioni d’uso ritenute compatibili con la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento di esecuzione.

Aggiornamento della voce "lidocaina"

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza "lidocaina" è sostituita. Per gli equidi è indicato "LMR non richiesto" con uso esclusivamente per anestesia loco-regionale. Per i suini è indicato "LMR non richiesto" con uso esclusivamente cutaneo ed epilesionale nei suinetti fino a 7 giorni e per iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico solo nei suinetti fino a 7 giorni. Per i bovini sono fissati LMR numerici per diversi tessuti.

Limiti massimi di residui per i bovini

Per la lidocaina nei bovini l’allegato prevede i seguenti LMR: 150 μg/kg nel muscolo, 200 μg/kg nel grasso, 1 μg/kg nel fegato, 200 μg/kg nel rene e 30 μg/kg nel latte.

Base normativa e motivazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. I considerando richiamano la domanda presentata da ScanVet Animal Health A/S, il parere dell’EMA del 4 dicembre 2025 e la necessità di adeguare la classificazione della lidocaina alla luce di tale parere.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attivealimenti di origine animale

Testo integrale

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