Cassazione Penale, Sentenza n. 48224/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), fondato su: (1) presunto difetto di motivazione rispetto al riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria e violazione dell'art. 110 c.p. (concorso), con la tesi che la sua presenza sul luogo potesse essere giustificata da mera curiosità o intenzione di acquisto; (2) dedotta erronea esclusione della sussumibilità del fatto nella ipotesi di "lieve entità" ex art. 73, comma 5; (3) carenza di motivazione e manifesta illogicità nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata (mancanza di specificità e critica argomentata) e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua, coerente e non manifestamente illogica. La Corte d'appello aveva valutato complessivamente gli elementi di fatto (sequestro di 117 g di cocaina con principio attivo 69,9%, occultamento seppellendo la sostanza in un vigneto, rinvenimento di bilancino di precisione e materiale per confezionamento in disponibilità del correo, fuga del ricorrente su ciclomotore), escludendo la lieve entità ex art. 73, comma 5. Anche le censure sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono state ritenute infondate o non specifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La fattispecie di "lieve entità" richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e della quantità/qualità della sostanza; anche un solo elemento può escludere la lieve entità se prevalente
codice penale, art. 110
Richiamato dalla difesa in tema di concorso morale/materiale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della condotta concorsuale fosse fondata su elementi probatori valutati congruamente dal giudice di merito
codice di procedura penale, art. 581 e 591
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la mancata specificità determina inammissibilità
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" rilevante in Cassazione solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica o decisiva
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Cassazione può annullare per "illogicità manifesta" della motivazione; tuttavia la soglia è alta: la ricostruzione alternativa deve essere inconfutabile e non meramente ipotetica
codice penale, art. 133
La commisurazione della pena è discrezionale del giudice di merito e censurabile in Cassazione solo per arbitrarietà o ragguaglio illogico
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione un motivo è inammissibile se non è specifico e non confronta punto per punto la motivazione impugnata: la critica deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso
- La mera proposizione di ricostruzioni alternative dei fatti, prive di elementi inconfutabili derivanti dal processo, non basta a qualificare la motivazione di merito come manifestamente illogica
- Per il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 il giudice deve valutare complessivamente tutti i parametri indicati dalla norma; la presenza di un elemento predominante contrario può escludere la lieve entità
- La valutazione della condotta concorsuale e della credibilità/identificazione compiuta dalla polizia giudiziaria rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se non emergono elementi positivi nuovi o idonei a giustificarne il riconoscimento; il giudice d'appello non è sempre tenuto a motivare punto per punto il rifiuto
- La commisurazione della pena è soggetta a discrezionalità tecnica: è impugnabile in Cassazione solo in presenza di chiaro e manifesto travisamento dei criteri o di arbitrarietà
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