Sentenza n. 2986/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 942 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato l’amministrazione ad attribuirle tale beneficio per quattro anni scolastici. Sebbene il titolo fosse stato notificato il 16 luglio 2025, l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento risultava adeguatamente documentato e non era stato contestato dall’amministrazione costituita in giudizio. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, attribuendo il beneficio della carta elettronica per gli anni indicati, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di adottare gli atti necessari anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. È stata invece respinta allo stato la richiesta di penalità di mora, in ragione dell’esiguità dell’importo, con riserva di valutarla su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata immediatamente, ma è stata riservata a un’eventuale persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese di giudizio e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza quando l’obbligo imposto da un giudicato sia rimasto ineseguito, purché l’esistenza, il contenuto esecutivo e la definitività del titolo risultino documentati e l’inadempimento non sia efficacemente contestato dall’amministrazione.
- In presenza di un giudicato che imponga all’amministrazione l’attribuzione di un beneficio economico determinato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e ordinare l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari al soddisfacimento integrale della posizione riconosciuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e previa comunicazione dell’ulteriore inerzia da parte del ricorrente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche in considerazione dell’esiguità dell’importo dovuto, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza oltre il termine fissato.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell’ordine esecutivo, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
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