Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35597/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento (riesame, 27/05/2025) che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. (15/04/2025) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per Agostini per reati connessi al narcotraffico e per reati di riciclaggio/autoriciclaggio (art. 79 d.p.r. 309/90, art. 416 c.p., art. 648-bis c.p. ecc.). Il P.M. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso la riconducibilità degli investimenti in "nero" all'illecito profitto del narcotraffico, sostenendo invece che dagli atti emergevano elementi univoci della provenienza illecita (quantificazioni dei proventi, consapevolezza dei sodali, uso della cassa dei locali per versamenti, ecc.), e chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il ricorrente avesse impugnato esclusivamente il profilo della gravità indiziaria senza indicare e documentare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (elemento necessario per ottenere la misura cautelare), sicché anche un'eventuale pronuncia favorevole sulla gravità indiziaria non avrebbe potuto concretamente determinare l'adozione della misura (salvo i casi della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.). La Corte, quindi, non è entrata nel merito della qualificazione del fatto come riciclaggio/autoriciclaggio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/contraddittorietà): il ricorso del P.M. era fondato su tali doglianze ma la Corte non ha proceduto alla valutazione di merito per inammissibilità.

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Norma penale contestata nella fase cautelare; la questione sulla riconducibilità degli investimenti ai proventi del narcotraffico era centrale nel ricorso, ma la Corte non ha deciso sulla configurabilità del reato per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio)

    Norma penale richiamata nella contestazione; la sua qualificazione è stata contestata dal P.M., ma la Cassazione non ha valutato il merito a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 568 c.p.p., comma 4

    Principio secondo cui chi impugna deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione: la Corte lo applica per valutare l'ammissibilità del ricorso del P.M.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma che disciplina il presupposto per l'adozione delle misure cautelari personali; la Corte ricorda che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari sono necessario presupposto perché la misura sia disposta.

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Prevede una presunzione di attualità delle esigenze cautelari per talune fattispecie: la Corte osserva che solo in tali casi l'impugnante può non dover provare separatamente l'attualità delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugna un provvedimento di revoca o diniego di misura cautelare deve dimostrare non solo la gravità indiziaria, ma anche l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • In Cassazione il sindacato è incentrato sulla correttezza logico-giuridica della motivazione; il giudice di legittimità non sostituisce il proprio convincimento a quello di merito né può riaprire completamente la prova dei fatti quando manca interesse concreto dell'impugnante.
  • La doglianza esclusiva sulla qualificazione giuridica della condotta (es. qualificare come riciclaggio o autoriciclaggio) può essere inutile se non collegata alla dimostrazione che persistevano esigenze cautelari attuali e concrete al momento dell'impugnazione.
  • L'eccezione riguarda i casi coperti dalla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.: in tali ipotesi l'attualità delle esigenze cautelari può essere implicitamente considerata sussistente, rendendo ammissibile l'impugnazione del P.M. anche senza ulteriori specificazioni.
  • Per aumentare l'ammissibilità e le possibilità di successo, il P.M. dovrebbe documentare nel ricorso elementi fattuali e concreti (es. pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato, indizi sulle modalità e sulla reinvestitura dei proventi) che giustifichino la misura cautelare nel presente e perdurante bisogno cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.