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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30694/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, poiché il terzo pignorato non era stato evocato nel giudizio di primo grado né in cassazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Bergamo, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

L'agente della riscossione aveva promosso un'espropriazione presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti di un debitore, sulla base di crediti iscritti a ruolo. Il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma il Tribunale l'aveva rigettata. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, non riportati nel dettaglio nel testo, ma la Corte ha esaminato in via pregiudiziale un vizio del contraddittorio: nel giudizio di merito non aveva partecipato il terzo pignorato (un'amministrazione statale presso cui erano pignorati i crediti), che secondo la Corte è litisconsorte necessario in tutte le opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso gli atti del processo esecutivo.

  • art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Consente l'espropriazione forzata presso terzi da parte dell'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di difetto di contraddittorio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Norma applicata per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado a seguito della nullità processuale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a una espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alla natura del credito.
  • La mancata partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione esecutiva integra una nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario non è rilevato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
  • L'interesse del terzo pignorato a partecipare al giudizio è diretto e attuale, poiché l'esito dell'opposizione può incidere immediatamente sulla possibilità di assegnazione del credito e, quindi, sulla sua sfera patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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