Cassazione Civile, Ordinanza n. 29864/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una condomina ha impugnato la delibera assembleare con cui il condominio aveva approvato una transazione volta a chiudere un precedente giudizio promosso da altri condomini contro una delibera di riparto di spese straordinarie per interventi sulla facciata dell'edificio. La ricorrente sosteneva che la transazione non le fosse opponibile perché non approvata da lei, che la delibera fosse invalida per vizi propri, in particolare per difetto di quorum deliberativi e per pretesa violazione della disciplina sui diritti dei singoli sulle parti comuni, nonché per asserita nullità della transazione per vizio di forma. Deduceva inoltre che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare il suo intervento nel primo giudizio e nel ritenere non riproposte in appello le censure al contenuto dell'accordo, negandole così la possibilità di contestare la delibera del 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la natura dell'intervento nel precedente giudizio era irrilevante rispetto alla diversa delibera impugnata. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi, osservando che le censure su quorum e forma della transazione introducevano questioni non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente localizzate e specificate nel ricorso; ha inoltre precisato che la transazione non è soggetta a nullità per difetto di forma, richiedendo solo la forma scritta ad probationem. Ha infine reputato non pertinente il motivo fondato sull'art. 1137 c.c., chiarendo che la sentenza di merito non aveva negato in astratto la possibilità di impugnare la delibera, ma aveva soltanto escluso che il singolo potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello assembleare nella scelta di definire bonariamente la lite, salvo i limiti dell'illegittimità e dell'eccesso di potere. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
La censura sull'intervento nel precedente giudizio è stata ritenuta priva di rilievo nel presente processo, perché qui si controverteva della validità della delibera assembleare di approvazione della transazione.
art. 1137 c.c.
L'impugnazione della delibera condominiale resta ammessa per i vizi propri dell'atto; il controllo giudiziale non si estende alle mere valutazioni di opportunità dell'assemblea, salvo illegittimità ed eccesso di potere.
art. 346 c.p.c.
La riproposizione delle censure in appello deve risultare con specificità; non basta un generico richiamo all'atto di gravame.
art. 1136 c.c.
La censura sul quorum deliberativo è stata ritenuta inammissibile perché non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente localizzata nel ricorso.
art. 1967 c.c.
La transazione non è soggetta a un vincolo di forma a pena di nullità; è richiesta la forma scritta ad probationem.
art. 366 c.p.c.
Anche nel ricorso per cassazione, compresa la denuncia di error in procedendo, valgono specifici oneri di precisione e localizzazione delle questioni dedotte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e localizzi con precisione gli atti in cui ciò è avvenuto.
- La delibera condominiale che approva una transazione è sindacabile solo per vizi propri della deliberazione o dell'accordo approvato, non per sostituire alla valutazione assembleare un diverso apprezzamento di convenienza da parte del singolo condomino.
- La transazione richiede la forma scritta ad probationem e non è affetta da nullità per il solo difetto di una forma solenne, salvo diversa previsione normativa applicabile al caso concreto.
- Chi deduce in cassazione il mancato esame di una questione o la sua riproposizione in appello deve osservare un rigoroso onere di specificità, indicando dove la questione sia stata prospettata e come risulti esaminata o implicitamente riproposta.
- L'impugnazione della delibera assembleare condominiale non consente al singolo di paralizzare una scelta collettiva solo perché la ritenga inopportuna; il sindacato giudiziale resta limitato all'illegittimità e agli eventuali eccessi di potere assembleare.
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