Cassazione Civile, Ordinanza n. 07761/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni Modello 730/2015 relative all'anno d'imposta 2014 per conto di un CAAF, si è visto iscrivere a ruolo somme corrispondenti all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento erano state emesse dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Crotone. Il ricorrente ha impugnato la cartella deducendo: nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione; incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997; applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole introdotta dalla l. n. 26/2019, che avrebbe ridotto la pretesa alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta; omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione passiva sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, per la fattispecie del visto infedele apposto su dichiarazione presentata con le modalità del d.m. n. 164/1999, la competenza a contestare la violazione e a iscrivere a ruolo le somme dovute spetti alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, senza possibilità di deroga. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente/professionista, nei termini indicati in motivazione, cioè per l'illegittimità dell'atto impugnato a causa dell'incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
nella versione ratione temporis applicabile, prevede la responsabilità dei soggetti che rilasciano un visto di conformità infedele, con pretesa pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
la competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del professionista spetta alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore ed è inderogabile; l'atto emesso da ufficio incompetente è illegittimo
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
individua la dichiarazione presentata con le modalità rilevanti per la responsabilità del soggetto che appone il visto
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al requisito di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro dei vizi processuali dedotti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la violazione di legge dedotta nei motivi secondo e terzo
art. 12 Preleggi c.c.
richiamato in relazione all'interpretazione normativa e al favor rei
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente in tema di legalità e irretroattività della sanzione
artt. 3, 23 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla pretesa sanzionatoria
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce in modo espresso a un determinato ufficio dell'Amministrazione finanziaria il potere di contestare la violazione e di iscrivere a ruolo le somme dovute, tale competenza è funzionale e inderogabile; l'atto adottato da ufficio diverso è illegittimo.
- La responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele su dichiarazioni fiscali ha natura anche punitiva e segue la disciplina speciale prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997.
- In presenza di un vizio radicale dell'atto presupposto, come l'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, restano assorbite le ulteriori censure rivolte contro la cartella o la sentenza di merito.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo originario.
- La sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo di recente può giustificare la compensazione integrale delle spese di merito e di legittimità.
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