Cassazione Penale, Ordinanza n. 36151/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva pronunciato non doversi procedere per il capo B relativo a furto aggravato e aveva confermato la condanna per il capo C relativo alla falsità in sigillo/documento. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione in relazione alla ritenuta intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C, sostenendo che il termine sarebbe maturato prima della decisione impugnata. La Corte ha rilevato che la doglianza era inammissibile perché la questione della prescrizione è di diritto e il vizio di motivazione è irrilevante, salvo verificare se la causa estintiva si sia effettivamente maturata. Ha inoltre osservato che, computando i periodi di sospensione dovuti ai rinvii per astensione del difensore, il termine prescrizionale non era comunque maturato alla data della sentenza di appello. Infine, poiché il ricorso era inammissibile, la Corte ha escluso di poter rilevare una prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché formulato come vizio di motivazione su una questione di diritto e, comunque, infondato nel merito del calcolo della prescrizione. Ha anche precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato quale base del capo relativo al furto aggravato, definito in appello con declaratoria di non doversi procedere
art. 625 comma primo n.2 c.p.
richiamato come circostanza aggravante del furto contestato al capo B
art. 477 c.p.
richiamato nel capo C come norma incriminatrice oggetto di conferma della condanna
art. 482 c.p.
richiamato nel capo C insieme all'art. 477 c.p. come norma di falsità oggetto di conferma della condanna
art. 110 c.p.
richiamato per entrambe le imputazioni quale titolo di concorso di persone nel reato
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese
richiamata per affermare che i rinvii dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva sospendono la prescrizione per l'intero periodo complessivo dei rinvii
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione non è pertinente quando la censura investe una questione di puro diritto, come la verifica del maturare della prescrizione, che richiede solo l'accertamento della sussistenza o meno della causa estintiva.
- I rinvii del dibattimento disposti per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze comportano la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo complessivo dei rinvii e non entro un limite massimo fisso di sessanta giorni.
- Se, computate le sospensioni, il termine di prescrizione non risulta maturato prima della sentenza impugnata, la causa estintiva non può essere dichiarata in cassazione sulla base del solo ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è inammissibile e non introduce argomenti decisivi, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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