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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18166/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione, art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per vizio di motivazione. Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la custodia cautelare per alcune imputazioni ritenendo sussistente il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha erratamente desunto il pericolo di fuga dalla sua presunta condizione di "straniero" e dalla rete di rapporti con connazionali coinvolti in attività di narcotraffico, nonostante risultasse dagli atti che è cittadino italiano, nato e residente in Italia; inoltre lamenta che le dedotte relazioni con altri soggetti siano state indicate in maniera generica e priva dei necessari elementi di attualità e concretezza idonei a dimostrare una reale preparazione o intenzione di sottrarsi al processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al vizio di motivazione relativo al pericolo di fuga. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo di fuga, perché il Tribunale ha fatto affidamento su elementi generici (la condizione di "straniero" e rapporti con altri soggetti) senza dimostrare, con concreta attualità, comportamenti positivi del ricorrente che dimostrassero una reale predisposizione o preparazione alla fuga. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catania per un nuovo giudizio sul solo punto del pericolo di fuga, confermando implicitamente che le altre valutazioni sulla custodia cautelare restano in piedi fino a diverso esito del riesame. Ha inoltre disposto gli adempimenti della Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha accolto il motivo nella parte in cui ha rilevato insufficiente e illogica motivazione sul punto del pericolo di fuga.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui il pericolo di fuga non può essere desunto dalla sola condizione di straniero, ma richiede elementi concreti e attuali che dimostrino una reale e attuale predisposizione o preparazione alla fuga.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Indicato come norma procedurale per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione della Corte.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per stabilire la competenza del Tribunale del riesame di Catania al nuovo giudizio sul pericolo di fuga.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale richiamata come parte delle imputazioni originarie (illecito in materia di stupefacenti); la Corte non modifica la qualificazione sostanziale, si limita a censurare la motivazione cautelare.

  • art. 628, commi 1 e 3, n.1, cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata fra le accuse (violenza/rapina); presente nel fascicolo ma non oggetto di reinterpretazione da parte della Corte nella decisione impugnata.

  • art. 629, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata fra le accuse (concorso in rapina); presente nel fascicolo ma non oggetto di specifica valutazione normativa nella sentenza di cassazione.

  • art. 624 e art. 62 n.5, cod. pen.

    Richiamate nella ricostruzione della diversa qualificazione di uno dei capi (titolata dal Tribunale); la Corte non entra nel merito della qualificazione ma censura la motivazione del pericolo di fuga.

Massime di principio

  • Il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. b) non può essere fondato sulla sola condizione anagrafica o di cittadinanza: occorrono elementi concreti, attuali e specifici che indichino una reale predisposizione o preparazione alla fuga.
  • La mera esistenza di contatti o rapporti con soggetti coinvolti in attività illecite non è sufficiente a dimostrare il pericolo di fuga se non è precisato in che modo il soggetto li abbia utilizzati o intenda utilizzarli per sottrarsi al processo.
  • Se il provvedimento cautelare si fonda su valutazioni generiche o contraddittorie sulla sussistenza di esigenze cautelari, è configurabile il vizio di motivazione impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando emergano errori evidenti nei fatti ritenuti (es. errata indicazione della cittadinanza o della residenza), il giudice del riesame deve rettificare le deduzioni e motivare nuovamente la sussistenza delle esigenze cautelari su basi concrete.
  • In caso di carenza motivazionale limitata a una specifica esigenza cautelare, la Cassazione può annullare parzialmente l'ordinanza e rinviare solo sul punto carente, lasciando impregiudicate le altre valutazioni fino al nuovo giudizio.

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