Cassazione Penale, Sentenza n. 31727/2026 del 21/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena e di detenzione domiciliare, proposta ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in favore di un detenuto affetto da plurime e gravi patologie: diabete mellito di tipo 2 complicato da nefropatia e insufficienza renale cronica, grave retinopatia con distacco retinico bilaterale e cecità assoluta, cardiopatia ischemica cronica con peggioramento della funzione sistolica e alto rischio vascolare, nonché patologia pancreatica con dolore addominale e perdita di peso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale, pur riconoscendo la gravità e il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche, non avesse verificato se la prosecuzione della detenzione fosse priva di significato rieducativo e contraria al senso di umanità, né avesse effettuato un concreto bilanciamento tra la situazione sanitaria e le esigenze di sicurezza collettiva. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute, considerando le cure e i controlli assicurati in carcere e presso strutture sanitarie esterne, il monitoraggio costante, le terapie somministrate e la possibilità di eseguire in ambito detentivo gli accertamenti relativi alla patologia pancreatica. Ha inoltre rilevato che il rischio di eventi fatali poteva verificarsi indipendentemente dal luogo di cura e che il trasferimento in ambiente extramurario non avrebbe migliorato il quadro clinico né ridotto il rischio evolutivo. Il detenuto aveva altresì rifiutato l'allocazione in un reparto a maggiore intensità di cure e aveva manifestato reiterati rifiuti di cure e accertamenti. Il Tribunale aveva infine ponderato la rilevantissima pericolosità sociale del detenuto, condannato all'ergastolo per gravissimi reati e indicato dalla DDA come già appartenente a un gruppo di fuoco mafioso, senza manifestazioni di collaborazione o dissociazione, nell'ambito di un sodalizio ritenuto ancora operativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto congrua, immune da vizi logici e giuridici, la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva escluso che le condizioni cliniche determinassero, in regime carcerario, sofferenze incompatibili con la dignità umana o con la funzione rieducativa della pena. La Corte ha confermato che la valutazione deve essere concreta e deve considerare sia le cure praticabili in carcere o presso presidi territoriali sia le esigenze di sicurezza della collettività. Ha inoltre valorizzato il rifiuto del detenuto di accedere a un reparto detentivo con maggiore intensità assistenziale, ritenendo che una sofferenza derivante da condotte non collaborative non possa essere utilizzata per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 146 c.p.
Disciplina il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; la Corte richiama il requisito di una condizione patologica incompatibile con la detenzione secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza.
art. 147 c.p.
Richiamato quale base normativa del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per ragioni di salute.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Richiamato quale fondamento della detenzione domiciliare per grave infermità fisica; la sua applicazione richiede una valutazione concreta della compatibilità tra condizioni cliniche, cure disponibili e sicurezza collettiva.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato nella clausola relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La grave infermità fisica rilevante ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena o della detenzione domiciliare ricorre quando lo stato patologico comporta un immediato pericolo per la vita, la probabilità di conseguenze dannose rilevanti non eliminabili o procrastinabili con cure praticabili in carcere, oppure un decadimento fisico e un livello esistenziale inferiori alla soglia di dignità da garantire anche durante la detenzione.
- La compatibilità tra detenzione carceraria e condizioni di salute deve essere accertata in concreto, considerando le cure praticabili nell'istituto penitenziario e presso i presidi sanitari territoriali, nonché l'effettiva disponibilità di controlli, terapie, monitoraggio e interventi d'urgenza.
- La concessione del differimento della pena o della detenzione domiciliare per grave infermità fisica non dipende dal solo accertamento della patologia, ma richiede il bilanciamento tra il diritto del detenuto a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza della collettività.
- Il rischio di eventi fatali o di aggravamento della patologia, quando può verificarsi indipendentemente dal luogo di cura e non risulta riducibile mediante il trasferimento in ambiente extramurario, non impone di per sé la concessione della detenzione domiciliare se l'assistenza necessaria è assicurata in ambito detentivo.
- Il rifiuto del detenuto di sottoporsi a cure, accertamenti o trasferimenti in un reparto detentivo dotato di maggiore intensità assistenziale può ostare alla concessione del differimento della pena o della detenzione domiciliare, poiché non può essere utilizzata una sofferenza derivante da una condotta non collaborativa per ottenere un risultato estraneo alla funzione del diritto invocato.
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