Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31727/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena e di detenzione domiciliare, proposta ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in favore di un detenuto affetto da plurime e gravi patologie: diabete mellito di tipo 2 complicato da nefropatia e insufficienza renale cronica, grave retinopatia con distacco retinico bilaterale e cecità assoluta, cardiopatia ischemica cronica con peggioramento della funzione sistolica e alto rischio vascolare, nonché patologia pancreatica con dolore addominale e perdita di peso. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale, pur riconoscendo la gravità e il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche, non avesse verificato se la prosecuzione della detenzione fosse priva di significato rieducativo e contraria al senso di umanità, né avesse effettuato un concreto bilanciamento tra la situazione sanitaria e le esigenze di sicurezza collettiva. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute, considerando le cure e i controlli assicurati in carcere e presso strutture sanitarie esterne, il monitoraggio costante, le terapie somministrate e la possibilità di eseguire in ambito detentivo gli accertamenti relativi alla patologia pancreatica. Ha inoltre rilevato che il rischio di eventi fatali poteva verificarsi indipendentemente dal luogo di cura e che il trasferimento in ambiente extramurario non avrebbe migliorato il quadro clinico né ridotto il rischio evolutivo. Il detenuto aveva altresì rifiutato l'allocazione in un reparto a maggiore intensità di cure e aveva manifestato reiterati rifiuti di cure e accertamenti. Il Tribunale aveva infine ponderato la rilevantissima pericolosità sociale del detenuto, condannato all'ergastolo per gravissimi reati e indicato dalla DDA come già appartenente a un gruppo di fuoco mafioso, senza manifestazioni di collaborazione o dissociazione, nell'ambito di un sodalizio ritenuto ancora operativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto congrua, immune da vizi logici e giuridici, la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva escluso che le condizioni cliniche determinassero, in regime carcerario, sofferenze incompatibili con la dignità umana o con la funzione rieducativa della pena. La Corte ha confermato che la valutazione deve essere concreta e deve considerare sia le cure praticabili in carcere o presso presidi territoriali sia le esigenze di sicurezza della collettività. Ha inoltre valorizzato il rifiuto del detenuto di accedere a un reparto detentivo con maggiore intensità assistenziale, ritenendo che una sofferenza derivante da condotte non collaborative non possa essere utilizzata per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.

    Disciplina il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; la Corte richiama il requisito di una condizione patologica incompatibile con la detenzione secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 147 c.p.

    Richiamato quale base normativa del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per ragioni di salute.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    Richiamato quale fondamento della detenzione domiciliare per grave infermità fisica; la sua applicazione richiede una valutazione concreta della compatibilità tra condizioni cliniche, cure disponibili e sicurezza collettiva.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nella clausola relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La grave infermità fisica rilevante ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena o della detenzione domiciliare ricorre quando lo stato patologico comporta un immediato pericolo per la vita, la probabilità di conseguenze dannose rilevanti non eliminabili o procrastinabili con cure praticabili in carcere, oppure un decadimento fisico e un livello esistenziale inferiori alla soglia di dignità da garantire anche durante la detenzione.
  • La compatibilità tra detenzione carceraria e condizioni di salute deve essere accertata in concreto, considerando le cure praticabili nell'istituto penitenziario e presso i presidi sanitari territoriali, nonché l'effettiva disponibilità di controlli, terapie, monitoraggio e interventi d'urgenza.
  • La concessione del differimento della pena o della detenzione domiciliare per grave infermità fisica non dipende dal solo accertamento della patologia, ma richiede il bilanciamento tra il diritto del detenuto a ricevere cure adeguate e le esigenze di sicurezza della collettività.
  • Il rischio di eventi fatali o di aggravamento della patologia, quando può verificarsi indipendentemente dal luogo di cura e non risulta riducibile mediante il trasferimento in ambiente extramurario, non impone di per sé la concessione della detenzione domiciliare se l'assistenza necessaria è assicurata in ambito detentivo.
  • Il rifiuto del detenuto di sottoporsi a cure, accertamenti o trasferimenti in un reparto detentivo dotato di maggiore intensità assistenziale può ostare alla concessione del differimento della pena o della detenzione domiciliare, poiché non può essere utilizzata una sofferenza derivante da una condotta non collaborativa per ottenere un risultato estraneo alla funzione del diritto invocato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.