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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04981/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato, già confermata in appello, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo in sostanza l'erronea applicazione della circostanza aggravante nel caso di sottrazione di energia elettrica. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era corretta nel ritenere sussistente l'aggravante, poiché l'energia elettrica era destinata a pubblico servizio e la sottrazione avveniva mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, a prescindere dal concreto nocumento arrecato agli altri utenti.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma base del furto, richiamata quale titolo di reato confermato dalla sentenza di merito.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante contestata e confermata, richiamata insieme ad altra aggravante nel capo d'imputazione.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    per il furto di energia elettrica è configurabile l'aggravante quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo alla rete esterna; ciò rileva per la destinazione dell'energia a pubblico servizio e non richiede un nocumento agli altri utenti.

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che valorizza la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio come presupposto dell'aggravante.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica, l'aggravante prevista per la cosa destinata a pubblico servizio è configurabile quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna.
  • Ai fini dell'aggravante non è necessario dimostrare un concreto nocumento alla fornitura in favore di altri utenti, essendo decisiva la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio dal quale viene distolta.
  • Il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la sussistenza dell'aggravante, a fronte di una motivazione conforme a diritto e alla giurisprudenza di legittimità, può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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