Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Accertamento analitico-induttivo - Riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati -Sostenimento dei costi relativi - Prova del sostenimento - Necessità - Sussiste -Riconoscimento dei costi in misura forfetaria - Impossibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento analitico o analitico-presuntivo con cui l'Ufficio ha determinato maggiori ricavi o compensi. Il contribuente chiedeva il riconoscimento, a fronte dei maggiori ricavi accertati, di costi correlati e presumibilmente sostenuti, anche in misura forfetaria. La questione centrale era stabilire su chi gravasse l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi e se l'Ufficio fosse tenuto a riconoscerli automaticamente o forfetariamente.

La decisione

È stato affermato che il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza, l'inerenza e l'effettivo sostenimento dei costi collegati ai maggiori ricavi o compensi accertati. In assenza di tale prova, tali costi non possono essere dedotti. L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a riconoscere d'ufficio componenti negativi in via forfetaria, poiché nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo la determinazione dei costi deve basarsi su elementi provati e specifici.

Norme richiamate

  • Principi in materia di deducibilità dei costi e onere della prova

    In presenza di un accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente che deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi accertati.

    Il contribuente che invoca la deduzione di costi correlati a maggiori ricavi accertati deve fornire la prova del loro effettivo sostenimento e della loro riferibilità all'attività produttiva del reddito.

  • Disciplina dell'accertamento analitico e analitico-presuntivo

    Senza che l'Ufficio debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi.

    Quando l'accertamento è analitico o analitico-presuntivo, non opera un riconoscimento automatico o forfetario dei costi: sono necessarie prove documentali o altri elementi concreti idonei a dimostrarne l'esistenza e l'inerenza.

Massime di principio

  • Se il contribuente sostiene di aver sostenuto costi collegati a maggiori ricavi accertati, deve provarne effettivamente l'esistenza, l'importo, la riferibilità temporale e l'inerenza all'attività.
  • La semplice correlazione economica o la plausibilità dei costi non è sufficiente per ottenere la deduzione.
  • In un accertamento analitico o analitico-presuntivo l'Amministrazione finanziaria non è obbligata a riconoscere costi in misura forfetaria.
  • È opportuno conservare fatture, contratti, pagamenti tracciabili, registrazioni contabili e ogni altro documento idoneo a dimostrare il sostenimento e l'inerenza dei costi.
  • La regola può operare diversamente nei casi in cui la legge o il particolare metodo di accertamento prevedano specifiche percentuali o criteri forfetari di determinazione dei costi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.