Ordinanza n. 455/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Permesso di Costruire Convenzionato n. 8/2024 rilasciato dal Responsabile del Servizio del Comune di Tremezzina il 15/07/2025 (prot. n. 0014284 del 29.07.2025), conosciuto il 15 dicembre 2025; - del Permesso di Costruire n. 8/2024 (provvedimento prot. n. 0013476 del 14/07/2025, avente a oggetto “Rilascio di permesso di costruire per l’esecuzione di realizzazione di nuovo edificio residenziale in Località Tremezzo”), conosciuto il 15 dicembre 2025; - del provvedimento del Comune di Tremezzina prot. n. 0021246 del 21/11/2025 avente a oggetto “Voltura del titolare del permesso di costruire n. 8/2024”, conosciuto il 15 dicembre 2025 - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi espressamente compresi: - del provvedimento prot. n. 14286 del 29.07.2025 del Responsabile del Servizio del Comune di Tremezzina, avente a oggetto “Pubblicazione rilascio del permesso di costruire relativo ai lavori di nuovo edificio residenziale in Località Tremezzo”; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Tremezzina n. 135 del 03/07/2025 avente a oggetto “Approvazione permesso di costruire convenzionato n. 8/2024 via delle Mele Tremezzo e scomputo parziale del contributo concessorio”, conosciuto il 15 dicembre 2025; - della nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 0013473 del 14/07/2025 avente a oggetto “Trasmissione relazione per il parere di competenza”, conosciuto il 15 dicembre 2025; - della Convenzione urbanistica, non conosciuta; - dell’Autorizzazione paesaggistica n. 54/2023 del 28.11.2023, non conosciuta; - della variante all’Autorizzazione paesaggistica n. 54/2023 del 28.11.2023, non conosciuta, menzionata nel permesso di costruire n. 8/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato e permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale in località Tremezzo, relativa voltura e atti presupposti, inclusi convenzione urbanistica e autorizzazioni paesaggistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari controinteressati)
Prevale il privato
La controversia
Due privati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il permesso di costruire convenzionato n. 8/2024, il permesso di costruire relativo alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale, il provvedimento di voltura del titolare e gli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione comunale di approvazione del permesso e di scomputo parziale del contributo concessorio, la relazione istruttoria, la convenzione urbanistica e l’autorizzazione paesaggistica con relativa variante. Il testo non riporta il contenuto specifico delle censure, limitandosi a rilevare la presenza di plurimi profili di contestazione e la complessità tecnica delle questioni dedotte.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che la complessità tecnica e i plurimi profili controversi non fossero compatibili con la sommarietà della fase cautelare e che le censure non risultassero manifestamente infondate, rendendo necessario il loro approfondimento nella fase di merito. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione di fatto e immutati i luoghi fino alla definizione del giudizio. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è proposta al tribunale amministrativo regionale; il collegio, in caso di accoglimento, può disporre misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
Il TAR ha applicato la tutela cautelare collegiale, sospendendo gli atti impugnati in ragione della non manifesta infondatezza delle censure e della necessità di preservare la situazione dei luoghi fino alla decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte presentano complessità tecnica e plurimi profili controversi incompatibili con la sommarietà della cognizione, il giudice può rinviare l’approfondimento completo alla fase di merito, purché le censure non risultino manifestamente infondate.
- La sospensione cautelare di un titolo edilizio è giustificata quando sia necessaria a mantenere integra la res adhuc integra e immutata la situazione dei luoghi fino alla definizione del giudizio, evitando che l’esecuzione dell’intervento renda irreversibili o difficilmente reversibili gli effetti dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →