Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21933/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario/possessore)

La controversia

La lite nasce da una domanda di usucapione proposta da una donna che sosteneva di aver posseduto, sin dagli anni Ottanta, una porzione di fabbricato ad uso abitativo costruita su un terreno sito in Avezzano, nonché la corte circostante. Il giudizio di merito si era concentrato sul terreno, ritenendo che esso fosse già stato usucapito dal padre/nonno delle parti con sentenza passata in giudicato, e che quindi mancasse un possesso utile in capo all’attrice; la Corte d’appello aveva inoltre valorizzato documenti e deposizioni per escludere un possesso autonomo e, in via argomentativa, aveva richiamato anche un dedotto comodato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la domanda non riguardava solo il mappale/terreno ma anche l’appartamento al secondo piano e la corte; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudicato sull’usucapione del terreno non esauriva la questione della proprietà/usucapione del manufatto; erroneo diniego di istruttoria; erronea valutazione delle istanze di condono e dei relativi versamenti; nullità processuale per errata qualificazione della domanda riconvenzionale avversaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e li ha ritenuti assorbenti rispetto agli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di usucapione non solo con riferimento al terreno, ma anche con specifico riguardo all’appartamento al secondo piano edificato sul mappale indicato, verificando se vi sia stato per venti anni un possesso continuo, pubblico, pacifico e ininterrotto idoneo all’usucapione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; la decisione che esamina solo il terreno e non la distinta pretesa relativa all'appartamento integra omessa pronuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    Le deposizioni rese in altro giudizio, pur senza effetto di giudicato tra le parti, possono essere considerate come elementi indiziari valutabili dal giudice.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi in un altro processo è opponibile nei limiti soggettivi e oggettivi propri; nel caso concreto il giudice di merito lo ha richiamato per escludere il possesso sul terreno.

  • art. 2702 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza probatoria dell'istanza di condono, ma la Corte accoglie il ricorso per altra ragione e non si sofferma sulla censura nel merito.

  • art. 2703 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione/autenticità del documento prodotto; non costituisce ratio decidendi della decisione di cassazione.

  • art. 2016 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sulla prova documentale; il testo non consente di ricavarne una specifica applicazione decisoria.

  • art. 2121 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sulla prova documentale; dal testo non emerge una sua specifica interpretazione da parte della Corte.

Massime di principio

  • Quando la domanda di usucapione riguarda non solo il suolo ma anche il manufatto sopra edificato, il giudice deve esaminare separatamente le diverse porzioni del bene e non può rigettare la domanda limitandosi al solo terreno.
  • L'omessa pronuncia ricorre se la motivazione e il decisum si concentrano esclusivamente su un bene o su un segmento della pretesa, trascurando una domanda autonoma e logicamente distinta proposta dalla parte.
  • Il giudicato formatosi sull'usucapione del terreno non esclude automaticamente la possibilità di verificare una successiva usucapione del fabbricato, ove la domanda investa un autonomo bene suscettibile di possesso e acquisto separato.
  • Le risultanze testimoniali e documentali provenienti da altro giudizio, pur non vincolanti fuori dai limiti del giudicato, possono essere utilizzate come elementi indiziari nella valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.