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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28713/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per una fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in forma lieve, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Sosteneva che il termine prescrizionale fosse maturato prima della conclusione del giudizio di secondo grado. La censura, tuttavia, non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza d'appello, che aveva già respinto l'analoga eccezione spiegando perché la prescrizione non fosse maturata prima della celebrazione del grado di appello, ma riproponeva in modo sostanzialmente identico le critiche già formulate dinanzi al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello e già motivate e respinte dal giudice territoriale, senza un effettivo confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv. e 110 c.p.

    richiamati quali norme concorsuali poste a base dell'imputazione contestata nel giudizio di merito.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancata specificità del motivo determina inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato e non la mera riproposizione di censure già disattese in appello.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare doglianze generiche o già esaminate dal giudice di merito.
  • La deduzione di prescrizione in cassazione deve misurarsi con la motivazione con cui il giudice di appello ha escluso la maturazione del termine estintivo; in difetto di tale confronto critico il motivo è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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