Cassazione Civile, Ordinanza n. 05081/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori, assunti a tempo determinato dalla Regione Siciliana con contratto del 12 marzo 1999 e successivamente assegnati al Dipartimento regionale di protezione civile, chiedevano il riconoscimento del diritto alla retribuzione di posizione parte fissa prevista per la dirigenza regionale, oltre alle conseguenze economiche correlate, a decorrere dal 1° ottobre 2001. Sostenevano che, per effetto della disciplina regionale sulla dirigenza e del contratto collettivo regionale, il loro trattamento dovesse essere equiparato a quello della terza fascia dirigenziale; deducevano inoltre che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato il contratto individuale e aveva violato il giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Siracusa che avrebbe già accertato l’equiparazione giuridica ed economica alla terza fascia dirigenziale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione lamentavano violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1362 c.c. e del principio del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stata reputata inammissibile la censura sull’interpretazione del contratto individuale, perché formulata come mera contrapposizione di una lettura alternativa senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. È stata giudicata inammissibile anche la doglianza sul giudicato, per difetto di specificità, non essendo stato adeguatamente trascritto o illustrato il contenuto della precedente sentenza invocata. Quanto alla violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, la censura è stata ritenuta comunque infondata, poiché la terza fascia dirigenziale introdotta dalla legge regionale aveva natura transitoria ed era riservata a personale già in possesso della qualifica dirigenziale e già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, presupposti non sussistenti nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
La doglianza è stata reputata infondata perché la terza fascia dirigenziale regionale aveva carattere transitorio ed era riservata a personale già in possesso della qualifica dirigenziale e già in servizio alla data di entrata in vigore della disciplina, requisiti non presenti nel caso di specie.
art. 1362 c.c.
Non è consentito in cassazione limitarsi a proporre una lettura alternativa del contratto; occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici in concreto violati e il punto del loro scostamento.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata scrutinata nei limiti dei vizi dedotti, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate nei termini indicati.
art. 97, comma primo, seconda parte, c.p.c.
Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, valorizzando la comunanza di interessi e l’identità delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012
Richiamato nel frontespizio quale base del domicilio digitale presso il difensore.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione di un contratto non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa: il ricorrente deve indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio la decisione di merito se ne sia discostata.
- La deduzione della violazione del giudicato richiede un rigoroso onere di specificità: la parte deve riportare in modo adeguato il contenuto della decisione invocata e spiegare la sua effettiva efficacia nel giudizio pendente.
- L’inquadramento in una fascia o categoria prevista da una disciplina transitoria non si estende automaticamente a tutti gli istituti giuridici ed economici del personale di ruolo, quando il rapporto individuale e la disciplina applicabile mostrino una volontà diversa e un ambito di applicazione circoscritto.
- Quando una previsione normativa riserva un beneficio o un trattamento a soggetti già muniti di una determinata qualifica e già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, chi agisce per ottenerlo deve allegare e dimostrare la sussistenza di tali presupposti.
- In caso di soccombenza di più ricorrenti accomunati dalle stesse questioni, le spese di legittimità possono essere poste a loro carico in solido per comunanza di interessi.
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