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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10134/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riparazione per ingiusta detenzione per la restrizione domiciliare di 20 giorni imposta dal G.I.P. per il reato di detenzione di ingente quantitativo di marijuana (art. 73 DPR 9/10/1990). La misura cautelare fu poi annullata e l'istante assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la riparazione, lamentando violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato elementi rilevanti (es. che si era recato una sola volta nell'immobile e che non risulta giudizialmente accertato che lui e il cugino si fossero dati alla fuga).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che Iliano avesse "conciso a dar causa" alla misura cautelare per colpa grave: aveva accompagnato il cugino in un immobile posto sotto costante controllo dove venne trovato un ingente quantitativo di marijuana (in parte gia' sfogliata e pronta per il confezionamento), circostanze dalle quali la Corte ha logicamente dedotto la consapevolezza dell'attività illecita del congiunto. Perciò la domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. è stata rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata riconosciuta rimborso delle spese sostenute dal Ministero per genericità della sua memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La norma riconosce il diritto alla riparazione salvo che l'interessato abbia causato la custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa impeditiva.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990

    Norma sostanziale in tema di stupefacenti; nel caso la misura cautelare era collegata all'accusa di detenzione di ingente quantitativo di marijuana.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale: il terzo comma richiama l'applicabilità dell'art. 646, comma 3, limitando in parte la revisione di merito in Cassazione nei giudizi di riparazione.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la cognizione della Corte di Cassazione in materia di impugnazioni (valevole in combinato disposto per i giudizi di riparazione), facendo sì che la cassazione verifichi la legittimità e la logicità della motivazione ma non riapra il merito.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa: la colpa grave è valutata sulla base di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, idonea a creare una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso se l'interessato ha dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve valutare questo profilo d'ufficio.
  • La valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave si basa su circostanze concrete e sulle regole di esperienza (es. luogo sottoposto a controllo, ingente quantitativo di droga, modalità di ritrovamento, comportamento dei presenti come la fuga).
  • La Corte di Cassazione, nei giudizi di riparazione, controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non reinstrada il merito sostanziale dei fatti.
  • La sola mera presenza in un luogo dove è stata rinvenuta droga non esclude automaticamente il diritto alla riparazione; tuttavia, elementi fattuali che rendono ragionevole la consapevolezza dell'attività illecita (quantitativo, confezionamento, monitoraggio dell'immobile, comportamento correlato) possono integrare colpa grave e ostare alla riparazione.
  • Le censure generiche o assertive sulla motivazione difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione: è necessario dimostrare specifiche vizi di illogicità o omissione nella valutazione delle prove.

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