Ordinanza n. 5402/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l'annullamento e/o nullità 1) della votazione attribuita alla ricorrente a seguito della prova orale del concorso per docenti per la classe di concorso primaria, avente data 12/04/2025, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio ritenuto non sufficiente; 2) nonché del decreto di cui al prot. n. 323 del 15/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva modificata e integrata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune; 3) nonché del decreto di cui al prot. n. 329 del 17/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva integrata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune; 4) nonché del decreto di cui al prot. n. 343 del 23/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, con il quale veniva modificata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale ordinaria relativa alla scuola primaria su posto comune; 5) nonché dell'avviso di cui al prot. n. 16635 del 28/04/2025, a firma dell'USR Emilia-Romagna, avente ad oggetto la convocazione degli ultimi candidati ammessi alla prova orale per i posti comuni nella scuola primaria, se inteso in senso escludente; 6) nonché di ogni elenco contenente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale per la regione Emilia-Romagna, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è esclusa l'odierna ricorrente; 7) nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione degli impugnati esiti, ivi compresi quelli provvisori ove esistent e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui sono intesi in senso escludente per la parte ricorrente; 8) di ogni altro ed eventuale elenco concernente il superamento della prova orale, nella parte in cui esclude l'istante; 9) nonché di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; 10) nonché, ove esistente, di ogni graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione, ivi compresi i relativi allegati ed eventuali rettifiche e modifiche anche dal protocollo non conosciuto; 11) nonché di ogni bando o regolamento riferito al presente concorso, ove dovesse essere inteso in senso escludente per la parte istante; 12) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3060 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 2, allegato A e allegato B), se inteso in senso escludente; 13) nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 206/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente; 14) nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente; 15) nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del DPCM del 26 novembre 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente; 16) nonché del decreto ministeriale n. 56/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3060”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIELE GERMANA il 24\9\2025 : Per l’annullamento e/o nullità 1) della nota di cui al prot. n. 24401 del 24/06/2025, a firma dell’USR Emilia-Romagna, tramite cui sono stati consegnati all’odierna parte istante gli atti a seguito dell’istanza di accesso, ossia: il verbale della prova orale, la griglia di valutazione della prova orale e la traccia somministrata, con riferimento al Concorso docenti di cui al ddg. n. 3060/2024 per la classe di concorso primaria (EEEE) per la regione Emilia-Romagna; 2) nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento consegnato alla parte ricorrente a seguito dell’istanza di accesso, se intesi in senso escludente; 3) nonché delle graduatorie di merito del concorso di cui all’oggetto per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 665 del 09/07/2025, a firma dell’USR Emilia-Romagna, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierna ricorrente; 4) nonché di ogni eventuale rettifica della graduatoria per la classe e regione di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l’odierna parte istante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio insufficiente alla prova orale del concorso docenti per la scuola primaria, atti di composizione e modifica della commissione giudicatrice, esiti della prova orale e graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il punteggio attribuito alla prova orale sostenuta il 12 aprile 2025 nell’ambito della procedura concorsuale per docenti della scuola primaria in Emilia-Romagna, nonché gli atti di nomina, integrazione e modifica della commissione giudicatrice, gli elenchi degli ammessi e dei candidati che hanno superato la prova, i verbali, le griglie di valutazione, gli atti di approvazione degli esiti e la graduatoria di merito, nella parte in cui la ricorrente non vi compare. Sono stati inoltre contestati, ove ritenuti lesivi, il bando, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, il decreto di aggregazione delle procedure concorsuali e ogni atto presupposto o consequenziale. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche la documentazione ostesa a seguito dell’accesso e il decreto di approvazione della graduatoria del 9 luglio 2025. Dal testo dell’ordinanza non emergono, tuttavia, le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere articolate contro ciascun atto, né la ragione della chiamata in giudizio dei singoli funzionari e dirigenti indicati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario che la ricorrente specifichi la ragione dell’impugnazione di ciascuno degli atti compresi nel complesso impugnatorio, in conformità all’art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a., e che indichi puntualmente le ragioni della chiamata in giudizio dei funzionari e dirigenti dell’amministrazione, anche ai fini dell’eventuale estromissione e della regolazione delle spese. Il Collegio ha inoltre disposto la conversione del rito, ritenendo applicabile il rito previsto dall’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, poiché la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. In ragione dell’impugnazione della graduatoria, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, secondo le modalità richiamate nell’ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio, con termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la notificazione e di ulteriori cinque giorni per il deposito della prova, a pena di improcedibilità. Ha fissato l’udienza pubblica per la prosecuzione dello scrutinio del merito all’11 novembre 2026 e ha riservato le spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il ricorso deve individuare in modo specifico i motivi per i quali ciascun atto impugnato è lesivo e viene contestato.
art. 40, comma 2, c.p.a.
La specificità dell’oggetto e dei motivi del ricorso è necessaria per consentire la delibazione della controversia.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Il rito speciale è applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; nel caso concreto il TAR ha disposto la conversione del rito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve specificare, per ciascun atto impugnato, la ragione concreta della contestazione; un compendio impugnatorio indistinto e cumulativo non consente al giudice di delimitare l’oggetto del giudizio e di procedere alla sua compiuta delibazione.
- Quando sono evocati in giudizio singoli funzionari o dirigenti dell’amministrazione, il ricorrente deve indicare puntualmente la ragione della loro chiamata, anche per consentire al giudice di valutare l’eventuale estromissione e di regolare correttamente le spese di lite.
- L’impugnazione di una graduatoria impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che risultano controinteressati, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando ciò sia disposto dal giudice.
- Se il giudizio riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice può disporre la conversione nel rito speciale previsto dall’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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