Cassazione Penale, Ordinanza n. 35141/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 6 febbraio 2026 della Corte d’appello di Perugia, che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sul funzionamento dell’etilometro, sostenendo che spettasse al pubblico ministero dimostrarne l’omologazione e l’effettuazione delle verifiche periodiche. Con il secondo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati. Quanto all’etilometro, ha ritenuto corretta la decisione d’appello: l’onere del pubblico ministero di provare omologazione e verifiche periodiche sorge quando l’imputato allega elementi idonei a contestare tali adempimenti; la mera richiesta di conoscere i relativi dati non è sufficiente. Nel caso concreto la difesa non aveva assolto tale onere di allegazione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo a precedenti penali specifici, benché risalenti. È stato reputato logico anche il giudizio prognostico negativo ai fini della sospensione condizionale, fondato sui precedenti dell’imputato e sul fatto che questi aveva già beneficiato del beneficio in un’occasione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la Corte d'appello di Perugia confermando la sentenza di primo grado lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; il testo non espone ulteriori interpretazioni della fattispecie incriminatrice.
art. 379 reg. esec. cod. strada
in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento.
L’onere probatorio del pubblico ministero circa omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro è condizionato alla previa allegazione, da parte dell’imputato, di elementi idonei a contestare l’esecuzione degli adempimenti; la sola richiesta dei relativi dati non basta.
art. 133 c.p.
in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti prevalenti, anche mediante richiamo.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi :assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non colpevolmente determinata, al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nel dispositivo.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche sorge quando l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’esecuzione degli adempimenti; la mera richiesta di conoscere i dati relativi allo strumento non assolve tale onere di allegazione.
- La decisione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi ritenuti prevalenti; il giudice può fondare il diniego sul richiamo ai precedenti penali, anche se risalenti.
- Il giudizio prognostico negativo ai fini della sospensione condizionale della pena può essere motivato valorizzando i precedenti penali e il precedente godimento del beneficio.
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