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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10945/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore cassazionista, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, mentre l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, impone a pena di inammissibilità che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato rende il ricorso inammissibile.

  • L. 23 giugno 2017 n. 103

    è richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che introduce il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, la sottoscrizione personale dell'imputato o del condannato non è sufficiente e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  • In caso di inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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