Cassazione Penale, Sentenza n. 4561/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'Appello di Milano, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta patrimoniale distrattiva (limitata a una vettura). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo della bancarotta documentale, contestando la valutazione sulla tenuta/omessa tenuta della contabilità dopo il 2007 e denunciando contraddittorietà nella decisione che avrebbe ritenuto al contempo entrambe le fattispecie di bancarotta documentale (generica e specifica). Con altro motivo chiedeva l'insussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte si era limitata a riconoscere un mero dolo generico, rendendo incoerente la motivazione rispetto alle diverse nature soggettive delle fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, condividendo la valutazione della Corte territoriale secondo cui la società teneva libri e bilanci fino al 2007 ma poi ha omesso la tenuta della contabilità e gli obblighi dichiarativi, rendendo impossibile verificare la natura dei crediti e l'esistenza di immobilizzazioni e rimanenze, con grave danno per la massa passiva. La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta/falsificazione (che integra reato a dolo generico), e ha ritenuto che nel caso concreto fosse ravvisabile un'unica azione complessa di occultamento/omessa tenuta riconducibile al dolo specifico. Ha inoltre richiamato il principio di continuità della contabilità e la possibilità che l'occlusione anche parziale delle scritture ("in tutto o in parte") sia idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare
La Corte interpreta la norma nel senso che la sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento o la tenuta in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio possono riguardare anche solo parte delle scritture: ciò è sufficiente per integrare il reato, essendo rilevante il pericolo di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e il soddisfacimento dei creditori
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare
Riferita dalla dottrina giurisprudenziale per escludere che la pluralità di condotte riguardanti scritture contabili obbligatorie integri automaticamente l'aggravante; la Corte richiama che più condotte riguardanti la contabilità possono costituire un'unica azione penalmente rilevante
art. 133, primo comma, n. 2, codice penale
Norma richiamata in relazione alla verifica della maggiore o minore gravità dell'offesa ai fini della determinazione della pena (dosimetria), in considerazione dell'entità dell'offesa alla massa creditoria
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
Richiama i limiti di riesame dei motivi in Cassazione per i ricorsi proposti nei termini e nei limiti previsti dalla disposizione
Massime di principio
- La sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento o la omessa tenuta anche parziale delle scritture contabili possono integrare la fattispecie di bancarotta documentale: non è necessario che tutte le scritture siano scomparse, basta che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio sia concreto
- Esiste una distinzione tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico, ossia la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta/falsificazione delle scritture (reato a dolo generico); il giudice deve valutare quale profilo sia effettivamente realizzato
- Più condotte materiali riguardanti le scritture contabili possono costituire un'unica azione penalmente rilevante; pertanto il giudice può qualificare l'insieme dei comportamenti come un unico reato e sanzionarlo di conseguenza
- La continuità della contabilità è un criterio interpretativo fondamentale: l'assenza o l'omissione di parti della contabilità in anni successivi può essere valutata alla luce dell'intero svolgimento gestionale e patrimoniale dell'impresa
- Nella fase di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente contraddittoria o illogica rispetto ai fatti accertati; richiamando principi giurisprudenziali consolidati, la Cassazione tende a valorizzare le valutazioni di fatto e l'analisi della gravità del danno ai creditori
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