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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4561/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'Appello di Milano, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta patrimoniale distrattiva (limitata a una vettura). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo della bancarotta documentale, contestando la valutazione sulla tenuta/omessa tenuta della contabilità dopo il 2007 e denunciando contraddittorietà nella decisione che avrebbe ritenuto al contempo entrambe le fattispecie di bancarotta documentale (generica e specifica). Con altro motivo chiedeva l'insussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Corte si era limitata a riconoscere un mero dolo generico, rendendo incoerente la motivazione rispetto alle diverse nature soggettive delle fattispecie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, condividendo la valutazione della Corte territoriale secondo cui la società teneva libri e bilanci fino al 2007 ma poi ha omesso la tenuta della contabilità e gli obblighi dichiarativi, rendendo impossibile verificare la natura dei crediti e l'esistenza di immobilizzazioni e rimanenze, con grave danno per la massa passiva. La Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta/falsificazione (che integra reato a dolo generico), e ha ritenuto che nel caso concreto fosse ravvisabile un'unica azione complessa di occultamento/omessa tenuta riconducibile al dolo specifico. Ha inoltre richiamato il principio di continuità della contabilità e la possibilità che l'occlusione anche parziale delle scritture ("in tutto o in parte") sia idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento o la tenuta in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio possono riguardare anche solo parte delle scritture: ciò è sufficiente per integrare il reato, essendo rilevante il pericolo di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e il soddisfacimento dei creditori

  • art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare

    Riferita dalla dottrina giurisprudenziale per escludere che la pluralità di condotte riguardanti scritture contabili obbligatorie integri automaticamente l'aggravante; la Corte richiama che più condotte riguardanti la contabilità possono costituire un'unica azione penalmente rilevante

  • art. 133, primo comma, n. 2, codice penale

    Norma richiamata in relazione alla verifica della maggiore o minore gravità dell'offesa ai fini della determinazione della pena (dosimetria), in considerazione dell'entità dell'offesa alla massa creditoria

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Richiama i limiti di riesame dei motivi in Cassazione per i ricorsi proposti nei termini e nei limiti previsti dalla disposizione

Massime di principio

  • La sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento o la omessa tenuta anche parziale delle scritture contabili possono integrare la fattispecie di bancarotta documentale: non è necessario che tutte le scritture siano scomparse, basta che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio sia concreto
  • Esiste una distinzione tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico, ossia la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta/falsificazione delle scritture (reato a dolo generico); il giudice deve valutare quale profilo sia effettivamente realizzato
  • Più condotte materiali riguardanti le scritture contabili possono costituire un'unica azione penalmente rilevante; pertanto il giudice può qualificare l'insieme dei comportamenti come un unico reato e sanzionarlo di conseguenza
  • La continuità della contabilità è un criterio interpretativo fondamentale: l'assenza o l'omissione di parti della contabilità in anni successivi può essere valutata alla luce dell'intero svolgimento gestionale e patrimoniale dell'impresa
  • Nella fase di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente contraddittoria o illogica rispetto ai fatti accertati; richiamando principi giurisprudenziali consolidati, la Cassazione tende a valorizzare le valutazioni di fatto e l'analisi della gravità del danno ai creditori

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