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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51183/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il diniego di permesso premio ex art.30-ter Ord. pen.; il ricorrente ha censurato la motivazione per mancata, contraddittoria e illogica valutazione della sua pericolosita' sociale, sostenendo che il Tribunale si e' concentrato sulla gravita' del reato di condanna senza considerare adeguatamente il percorso trattamentale svolto in carcere, il parere favorevole del gruppo di osservazione e trattamento e l'assenza di indizi di recidiva o di contiguita' con ambienti criminali; sono state invocate violazioni di art.30-ter Ord. pen., art.27 Cost. e delle norme sulla cassazione (art.606 cod. proc. pen.), nonche' il rispetto dei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza contenesse una motivazione insufficiente e manifestamente illogica nella parte in cui attribuiva decisivo rilievo alla gravita' del reato senza valutare compiutamente gli altri elementi (condotta inframuraria sostanzialmente regolare, partecipazione al percorso trattamentale, parere favorevole del gruppo di osservazione, assenza di notizie su recidiva o legami criminali), e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'indicazione di tener conto dei principi esposti dalla Corte (tra cui che la gravita' del reato non puo' essere di per se' decisiva e che non e' richiesto il completamento della revisione critica purché questa sia iniziata in modo significativo). Il Pubblico ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la decisione e' stata favorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)

    Disciplina la concessione dei permessi premio e richiede una valutazione prognostica complessiva; il suo principio impone di considerare il percorso trattamentale e la personalita' del detenuto, non solo la gravita' del reato

  • art. 27 Cost.

    Principio della funzione rieducativa della pena che orienta la valutazione dei benefici penitenziari verso misure che favoriscano la rieducazione e il reinserimento sociale

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione di norme di diritto, lett. e) per manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione; utilizzati dal ricorrente per censurare il giudizio motivazionale del Tribunale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti e le modalita' di rammemorazione e riproduzione delle censure in cassazione; richiamata per il corretto inquadramento formale del gravame

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rv. 277924-01)

    Principio richiamato secondo cui la gravita' del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono di per se' assumere valore decisivo in senso negativo; non e' richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma e' sufficiente che tale processo sia stato avviato in modo significativo

Massime di principio

  • La gravita' del reato per cui si e' condannati non puo' costituire l'unico o automaticamente decisivo motivo per negare un permesso premio: il giudice deve valutare l'insieme degli elementi, soprattutto il percorso trattamentale e i pareri degli organi specialistici
  • La mancata completa revisione critica del proprio passato non impedisce la concessione del beneficio se, dall'osservazione, risulta che il processo di revisione e' stato avviato in modo significativo
  • Il comportamento inframurario, le sanzioni disciplinari e le informative di polizia (es. assenza di indizi di recidiva o di legami con la criminalita') devono essere valutati complessivamente e motivati chiaramente; una singola sanzione non determina automaticamente il diniego
  • La motivazione del provvedimento che nega benefici penitenziari deve essere logica, completa e non contraddittoria: l'insufficienza o l'incoerenza motivazionale e' motivo di annullamento da parte della Cassazione
  • In caso di dubbio prognostico e di presenza di elementi favorevoli (parere del gruppo di osservazione, percorso trattamentale, buona condotta), il giudice di merito deve approfondire il quadro probatorio prima di negare il beneficio; in mancanza di cio', il provvedimento e' suscettibile di impugnazione con esito favorevole al detenuto

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