Regolamento (UE) 2019/2094
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga temporaneamente l’approvazione di dieci sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando l’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si rende necessaria perché le domande di rinnovo erano già state presentate, ma la valutazione non si è conclusa in tempo per ragioni non imputabili ai richiedenti. Le nuove scadenze di approvazione sono fissate al 31 gennaio 2021 per sei sostanze e al 28 febbraio 2021 per quattro sostanze.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie e aggiornamento del relativo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin. L’intervento è di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; la modifica opera fino alle nuove date di scadenza di approvazione indicate nell’allegato. Non introduce esclusioni specifiche, ma si inserisce nel quadro delle procedure di rinnovo già avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Proroga delle approvazioni di alcune sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’atto nasce dall’esigenza di evitare che l’approvazione di alcune sostanze scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo, già avviate dai titolari delle domande.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e richiama l’articolo 17, primo comma, come base giuridica. I considerando spiegano che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione delle sostanze è stata ritardata per ragioni indipendenti dai richiedenti; da qui la necessità di una proroga tecnica dei periodi di approvazione.
Sostanze interessate e nuove scadenze
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, viene modificato per aggiornare la colonna relativa alla scadenza dell’approvazione. In particolare:
- la scadenza al 31 gennaio 2021 è stabilita per mecoprop-P, pyraclostrobin, mancozeb, metiram, oxamyl e dimossistrobina;
- la scadenza al 28 febbraio 2021 è stabilita per flutolanil, benfluralin, fluazinam e mepiquat.
Logica della misura e coordinamento con eventuali esiti del rinnovo
La Commissione chiarisce che la proroga ha natura meramente temporanea e serve a coprire il periodo necessario alla conclusione delle valutazioni di rinnovo. Il testo precisa inoltre l’approccio da seguire qualora, successivamente, venga adottato un regolamento che non rinnovi l’approvazione: la scadenza dovrà essere fissata secondo la data prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece il rinnovo sarà concesso, la Commissione dovrà individuare la data di applicazione più vicina possibile, compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Proroga dei periodi di approvazione
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, prorogando la scadenza dell’approvazione delle sostanze attive oggetto di rinnovo. Le nuove date sono: 31 gennaio 2021 per mecoprop-P, pyraclostrobin, mancozeb, metiram, oxamyl e dimossistrobina; 28 febbraio 2021 per flutolanil, benfluralin, fluazinam e mepiquat.
Presupposto della proroga
La proroga è motivata dal ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ritardo dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dei richiedenti. La Commissione ritiene che, in assenza di proroga, l’approvazione potrebbe scadere prima della decisione sul rinnovo.
Coordinamento con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
Il considerando richiama l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, chiarendo che, se in futuro l’approvazione non dovesse essere rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza secondo i criteri ivi indicati; se invece il rinnovo sarà adottato, la Commissione cercherà di stabilire la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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