Cassazione Civile, Ordinanza n. 02858/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di retrocessione di un compendio immobiliare già espropriato. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo; la corte d'appello aveva confermato il rilievo, ritenendo che l'espropriazione fosse stata disposta nell'esercizio di un pubblico potere e che, in ogni caso, si trattasse di retrocessione parziale, poiché l'opera pubblica programmata non risultava non eseguita sull'intero compendio. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) ha dedotto che la mancata indicazione dei termini di cui all'art. 13 l. n. 2359/1865 avrebbe reso nulla la dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; 2) ha censurato l'affermazione della corte territoriale secondo cui tali termini sarebbero stati chiaramente previsti; 3) ha contestato la qualificazione della fattispecie come retrocessione parziale, sostenendo che dovesse guardarsi solo al bene espropriato e non ai lavori su altri beni del medesimo compendio, nonché che non fosse stata provata la mancata realizzazione dell'opera; 4) ha lamentato che l'ente non avesse eccepito l'avvenuto inizio dei lavori su fondi diversi; 5) ha denunciato violazione delle regole su prova e non contestazione, oltre alla violazione del principio di vicinanza della prova; 6) ha contestato la liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando che le questioni dedotte non incidevano sulla giurisdizione, che in materia di retrocessione la distinzione tra retrocessione totale e parziale va riferita all'opera programmata e che, nel caso concreto, mancava la prova da parte della proprietaria della mancata esecuzione dell'opera sull'intero compendio; ha inoltre escluso la rilevanza delle censure sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la domanda di restituzione/retrocessione di un bene espropriato, quando collegata a dichiarazione di pubblica utilità e alla realizzazione dell'opera, resta nell'alveo della giurisdizione amministrativa anche se si deduca l'illegittimità della dichiarazione per vizi relativi ai termini dell'art. 13 l. n. 2359/1865. Ha inoltre ribadito che, ai fini della distinzione tra retrocessione totale e parziale, occorre guardare all'opera pubblica programmata e al suo effettivo compimento: se l'opera è stata realizzata, pur con utilizzo solo parziale dei beni espropriati, ricorre la retrocessione parziale. La Corte ha poi ricordato che grava sul proprietario espropriato l'onere di provare la mancata esecuzione dell'opera, e ha dichiarato inammissibili le censure sulle spese processuali perché formulate in modo generico e comunque dirette a sindacare una liquidazione discrezionale entro i limiti tabellari. Non è stata disposta la regolazione delle spese di legittimità per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 53 d.P.R. n. 327/2001
richiamato come norma evocata dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, ma ritenuto non dirimente ai fini dell'attribuzione della giurisdizione nel caso di domanda di retrocessione collegata a espropriazione e pubblica utilità
art. 13 l. n. 2359/1865
la dedotta omissione dei termini non esclude la giurisdizione amministrativa, poiché anche una dichiarazione di pubblica utilità illegittima resta collegata all'esercizio del pubblico potere ai fini della controversia sulla retrocessione
art. 133 c.p.a.
richiamato quale parametro di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie inerenti all'espropriazione e alla retrocessione
art. 63 l. n. 2359/1865
richiamato per la disciplina della retrocessione e per la distinzione tra retrocessione totale e parziale
art. 60 l. n. 2359/1865
richiamato, unitamente all'art. 63, per la distinzione tra retrocessione totale e parziale in relazione all'opera programmata
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili
art. 2967 c.c.
citato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che l'onere di provare la mancata esecuzione dell'opera grava sull'attore/proprietario espropriato
art. 112 c.p.c.
richiamato nella doglianza di omessa pronuncia/mancata considerazione di fatti, ma senza esito favorevole per la ricorrente
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
ricordato per affermare che, sui motivi attinenti alla giurisdizione, la Corte di cassazione può esaminare anche i fatti processuali rilevanti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato solo implicitamente nella censura sull'omesso esame di un fatto decisivo, ritenuta infondata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte ha affermato che la liquidazione discrezionale entro i valori minimi e massimi tabellari non è sindacabile in cassazione
Massime di principio
- In materia di retrocessione di beni espropriati, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione sostanziale dedotta: la domanda di restituzione del bene o di risarcimento del danno collegata a una procedura espropriativa e alla dichiarazione di pubblica utilità ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se si deduce l'illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per vizi formali o per carenza dei termini.
- Ai fini della distinzione tra retrocessione totale e retrocessione parziale, occorre avere riguardo all'opera pubblica programmata con la dichiarazione di pubblica utilità e al suo effettivo compimento: ricorre la retrocessione totale solo se l'opera non è stata realizzata o è stata sostituita da un'opera qualitativamente diversa; ricorre la retrocessione parziale se l'opera è stata eseguita, anche solo in parte o con diversa estensione quantitativa, pur rimanendo inutilizzati alcuni beni del compendio espropriato.
- L'onere di provare i presupposti della domanda di retrocessione, e in particolare la mancata esecuzione dell'opera programmata, grava sul proprietario espropriato che agisce in giudizio.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulla liquidazione delle spese sono inammissibili quando si limitano a contestare genericamente la quantificazione compiuta dal giudice di merito entro i limiti minimi e massimi delle tabelle applicabili.
- Le questioni di giurisdizione possono essere scrutinated dalla Corte di cassazione anche attraverso l'esame dei fatti processuali rilevanti, ma tale controllo non consente di prescindere dalla corretta qualificazione della domanda e dai principi sostanziali che governano la retrocessione.
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