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Sentenza

Sentenza n. 2090/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto, emesso in data 19.02.2025 e notificato al ricorrente in data 4.03.2025, di rigetto della domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f), L. n. 91 del 5.02.1992

Giustizia amministrativa202505899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo difetto di istruttoria, violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo decisivo a un'unica vicenda penale, risalente e isolata, relativa all'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, senza considerare adeguatamente il livello di integrazione raggiunto, la condotta successiva, l'assenza di pericolosità sociale e l'intervenuta riabilitazione penale. La condanna era stata pronunciata ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. ed era divenuta irrevocabile nel 2015; la riabilitazione era stata disposta nel gennaio 2025, dopo il preavviso di rigetto. Il ricorrente aveva inoltre omesso di indicare la vicenda penale nella domanda di cittadinanza, autocertificando l'assenza di precedenti. Il Ministero ha difeso la legittimità del diniego, evidenziando la rilevanza della condotta penale e della dichiarazione non veritiera ai fini della valutazione di affidabilità e adesione ai valori dell'ordinamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato e istruito il diniego, poiché l'Amministrazione aveva indicato la vicenda penale, il relativo titolo giudiziario e le ragioni per cui essa incideva sulla valutazione di idoneità alla naturalizzazione. L'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento è stato considerato un fatto dotato di significativo valore sintomatico, anche perché riconducibile a una fattispecie punita con pena detentiva superiore a tre anni e astrattamente ostativa, in caso di condanna, anche all'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992. La condotta, commessa nel 2014, ricadeva inoltre nel decennio antecedente la domanda, qualificato come periodo di osservazione nel quale l'aspirante deve dimostrare un comportamento privo di mende. Il giudice ha chiarito che la riabilitazione penale non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico nel distinto procedimento amministrativo di naturalizzazione, in ragione della diversa finalità e della pluriqualificazione del medesimo comportamento. È stata ritenuta rilevante anche l'omessa dichiarazione della precedente vicenda penale: nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante, e può evidenziare una carente affidabilità nei rapporti con le istituzioni. L'integrazione sociale, l'occupazione stabile e l'assenza di ulteriore pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti minimi per il soggiorno e per la presentazione della domanda, non meriti speciali idonei a superare gli elementi negativi. La decisione amministrativa è stata ricondotta all'ampia valutazione prognostica dell'Amministrazione sulla piena adesione del richiedente ai valori costituzionali e sull'assenza di dubbi circa la sua affidabilità futura. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992

    Il requisito della residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il decennio non rileva soltanto come durata minima della residenza, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta dell'aspirante cittadino.

  • art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 91/1992

    Le fattispecie punite con pena detentiva superiore a tre anni possono essere automaticamente ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio e costituiscono, nel procedimento di naturalizzazione, un indice significativo ai fini della valutazione di affidabilità.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007

    La fattispecie dell'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, già prevista dalla disposizione, è stata valorizzata quale condotta penalmente rilevante e sintomatica ai fini della valutazione amministrativa.

  • art. 493-ter c.p.

    La disposizione, nella disciplina vigente richiamata dal giudice, prevede la fattispecie nella quale è confluito l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento e conferma il rilievo del relativo disvalore penale.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    La norma consente l'autocertificazione, nella domanda di cittadinanza, anche della posizione giudiziaria del richiedente.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Il possesso delle condizioni richieste per l'ingresso e il soggiorno regolare è stato considerato espressivo di un livello ordinario e minimo, non equivalente a un merito speciale ai fini della naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Le condizioni necessarie per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno costituiscono, secondo il giudice, il normale presupposto della permanenza dello straniero e non dimostrano da sole una particolare integrazione ai fini della cittadinanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il requisito della residenza legale decennale opera non solo come requisito quantitativo, ma anche come periodo qualitativo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta priva di mende e un'adeguata adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'Amministrazione può attribuire rilievo negativo a una condotta penalmente rilevante quale fatto storico e indice prognostico di affidabilità, anche quando il procedimento penale abbia avuto esiti favorevoli o sia intervenuta la riabilitazione, poiché la valutazione amministrativa persegue finalità autonome rispetto all'accertamento penale.
  • Una condotta penalmente rilevante può essere considerata ostativa o sintomatica nel procedimento di naturalizzazione anche se risalente, quando sia stata commessa nel decennio antecedente la domanda; fatti particolarmente significativi possono comunque essere valutati, per il loro valore sintomatico, anche oltre tale periodo.
  • L'omessa o non veritiera indicazione di precedenti penali nell'autodichiarazione resa in una domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sulla base della sola oggettiva non veridicità, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, stabile occupazione, integrazione sociale, assenza di pericolosità e regolare soggiorno costituiscono normalmente condizioni minime per la presentazione e la trattazione della domanda, non meriti speciali necessariamente idonei a neutralizzare elementi negativi relativi alla condotta del richiedente.
  • La valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza implica un apprezzamento ampio e prognostico dell'affidabilità del richiedente e della sua piena adesione ai valori costituzionali; il diniego è legittimo quando l'Amministrazione esponga in modo comprensibile i fatti rilevanti e il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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