Cassazione Civile, Ordinanza n. 13372/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, recuperando a tassazione IVA detratta ritenuta indebitamente. Il recupero era fondato sulla ritenuta non veridicità o non effettività dell’operazione fatturata: una compravendita immobiliare di terreni prima ceduti a un prezzo inferiore e poi riacquistati dalla contribuente a un prezzo molto più elevato, con pagamento indicato anche tramite accollo di quote residue di mutui. La società aveva impugnato l’atto senza successo in primo e secondo grado, quindi ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe da un lato negato l’onerosità dell’operazione per assenza di prova del pagamento e dall’altro parlato di sovrafatturazione e inesistenza quantitativa; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sull’apprezzamento delle prove, sostenendo che il giudice avesse ricostruito empiricamente l’oggetto della compravendita e omesso di considerare che i beni dei due contratti sarebbero stati diversi; 3) violazione della disciplina dell’accollo, deducendo che la mancata allegazione del negozio di accollo non escludesse la sua validità e che la clausola nell’atto pubblico fosse sufficiente; 4) violazione delle norme sull’accertamento tributario e sulle presunzioni, contestando che l’identità dei beni e la mancata prova dell’accollo fossero indizi gravi, precisi e concordanti e che ciò avesse alterato l’onere della prova; 5) omessa ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per determinare il reale valore dell’operazione rispetto a quello fatturato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza di merito superava il minimo costituzionale e spiegava coerentemente che l’operazione era solo apparentemente onerosa e che la fattura non corrispondeva a un corrispettivo effettivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’interpretazione del contratto e alla valutazione delle prove, rilevando che essi miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, specie in presenza di doppia conforme, e che non era stata specificamente dedotta la violazione dei canoni legali di interpretazione. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sull’accollo perché non coglieva la ratio decidendi, basata sulla pluralità delle anomalie documentali e negoziali, e non sul solo requisito formale dell’accollo. È stato poi ritenuto inammissibile il motivo sulle presunzioni, poiché la CTR aveva correttamente valorizzato indizi plurimi e coerenti, e infondato il quinto motivo, non essendo la consulenza tecnica obbligatoria e rientrando la sua ammissione nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è stata esclusa perché la motivazione della CTR non era apparente né contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in tema di contenuto della sentenza; non è stato ravvisato un vizio di nullità per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Invocato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ha distinto i vizi deducibili in cassazione da quelle censure che mirano solo a una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più proponibile nei limiti originari; il controllo è ristretto al minimo costituzionale e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso salvo specifiche deduzioni.
art. 111, comma 6, Cost.
È il parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata lo violasse.
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; occorre allegare l’utilizzo di prove non dedotte o il travisamento di prove legali.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non quando si contesta il prudente apprezzamento delle prove.
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che la censura deve indicare specificamente il canone violato e non risolversi in una diversa lettura del contratto.
art. 1346 c.c.
Richiamato in relazione all’oggetto del contratto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.
art. 1273 c.c.
La Corte ha ritenuto non decisiva la sola disciplina dell’accollo, perché la CTR aveva fondato il giudizio sulla mancanza di documentazione e sulle anomalie complessive dell’operazione.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di fatturazione IVA; la fattura deve corrispondere a un’operazione effettiva e a un corrispettivo reale.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Le false indicazioni in materia IVA possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
In materia di imposte dirette, l’inesistenza delle passività dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 2727 c.c.
La Corte ha ribadito che gli indizi possono fondare presunzioni semplici idonee a sorreggere l’accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria.
art. 2697 c.c.
Una volta valorizzate le presunzioni dell’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere della prova contraria.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario; la mancata attivazione della consulenza tecnica non integra di per sé vizio.
art. 61 c.p.c.
La consulenza tecnica è uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo la deduzione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato solo per la costituzione dell’Agenzia ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile come vizio di legittimità la mera contrapposizione tra la propria lettura dei fatti o del contratto e quella accolta dal giudice di merito, salvo che sia allegata la concreta violazione dei canoni legali di interpretazione o l’uso di prove legali in modo scorretto.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tale da impedire la comprensione della decisione; non basta la presenza di passaggi non perfettamente armonici se la ratio complessiva è intellegibile.
- In materia di accertamento tributario, le rettifiche relative a imposte dirette e IVA possono essere fondate su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta offerti indizi seri dall’Ufficio, il contribuente deve fornire prova contraria.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di anomalie documentali e negoziali, la censura che isola un solo profilo formale del rapporto non coglie la ratio decidendi ed è inammissibile.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è uno strumento obbligatorio: la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti propri del vizio di motivazione, ulteriormente compressi in presenza di doppia conforme.
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