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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06042/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto assorbente la mancanza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall’art. 369 c.p.c., e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti da una società cessionaria del credito originariamente appartenente a un istituto bancario, i debitori hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. per ottenere la declaratoria di invalidità del decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario dei beni pignorati e la decadenza di quest’ultimo dall’aggiudicazione. La censura era fondata sull’assunto che il giudice dell’esecuzione avesse illegittimamente prorogato il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione. L’opposizione è stata rigettata in primo grado; l’appello è stato dichiarato inammissibile; in Cassazione i debitori hanno proposto ricorso con un solo motivo, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il mancato deposito, nel termine perentorio dell’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata e il ricorso fosse stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Costituisce il rimedio azionato per contestare gli atti della procedura esecutiva, qui diretto contro il decreto di trasferimento e la proroga del termine per il pagamento del prezzo.

  • art. 369 c.p.c.

    Impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione; la sua omissione non è sanabile mediante ulteriore termine in cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 380 bis.1 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La declaratoria di improcedibilità comporta l’atto dovuto di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, è un onere processuale essenziale e perentorio: la sua omissione determina l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità non può essere evitata mediante la concessione di un termine ulteriore non previsto dalla legge, perché ciò eluderebbe una decadenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio e contrasterebbe con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Quando il vizio processuale è assorbente, la Corte di cassazione non esamina il motivo di ricorso nel merito.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaDecadenza

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