Cassazione Penale, Sentenza n. 25193/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Genova che aveva aggravato la misura cautelare sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere per la violazione del divieto di contatti con terzi. L'aggravamento si fondava sul fatto che, pochi giorni dopo la concessione degli arresti domiciliari presso il fratello, era stato aperto un profilo Facebook ritenuto riconducibile all'indagato e usato per contattare frequentatori del Centro Anidra (luogo connesso al reato). La difesa contestava la prova certa della violazione e l'interpretazione della inattendibilità delle dichiarazioni del fratello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) per il reato di omicidio volontario e ha spiegato che, una volta accertata la violazione delle prescrizioni, il giudice del merito doveva verificare se gli elementi che avevano reso possibile la misura meno afflittiva sussistessero ancora. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Genova circa l'evidente riconducibilità del profilo Facebook a Paolo Bendinelli e la gravità della violazione (apertura del profilo immediatamente dopo la sostituzione, amici tutti appartenenti al Centro Anidra, modifiche alla privacy dopo le sommarie informazioni). Ha ritenuto legittima la valutazione di inattendibilità del fratello, purché motivata, e ha escluso la possibilità per la Corte di Cassazione di riesaminare le valutazioni di fatto adeguatamente motivate. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'appello avverso ordinanze in materia cautelare; contestazione formale del ricorso ai sensi di tale articolo
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
sono acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari" o "sono acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Per il reato di omicidio volontario opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione può essere superata solo se emergono elementi che giustifichino l'adozione di misura meno afflittiva
art. 276, comma 1 cod. proc. pen.
Richiede che la condotta trasgressiva sia valutata quanto a "entità, motivi e circostanze" per decidere l'aggravamento; la valutazione della gravità della violazione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova testimoniale: il giudice del merito può ritenere un testimone inattendibile, in particolare se strettamente legato all'indagato, purché fornisca motivazione logica sull'inattendibilità
Massime di principio
- Quando il reato contestato è omicidio volontario opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere; la sostituzione con misura meno afflittiva richiede elementi chiari che consentano di escludere o attenuare le esigenze cautelari
- La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari (anche tramite strumenti informatici/social) può giustificare l'aggravamento della misura se il giudice del merito, con motivazione logica, ritiene che la violazione renda inadeguata la misura precedente
- La valutazione sulla gravità della condotta trasgressiva e sull'attendibilità di testimoni è rimessa al giudice del merito; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove se la decisione è adeguatamente motivata
- La semplice possibilità di "leggere" post non equivale necessariamente a contatto vietato, ma l'apertura/uso di profili e l'interazione con membri della comunità possono essere valutati come ripresa di contatti quando sussistono elementi temporali e circostanziali rilevanti (es. apertura immediatamente dopo la misura, elenco 'amici' legato al luogo del reato, modifiche alla privacy dopo interrogatorio)
- La vicinanza familiare o personale del testimone all'indagato incide sulla valutazione della sua attendibilità; il giudice deve motivare eventuali sanzioni probatorie conseguenti all'inattendibilità
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