Sentenza n. 758/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n 757 del 27 dicembre 2024 con oggetto “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'Assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, relativa all’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, con i relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale deducendo: violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, per omessa partecipazione procedimentale, difetto assoluto di motivazione e carenza di istruttoria; violazione degli artt. 8, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, nonché illogicità, irragionevolezza, perplessità, difetto di istruttoria e motivazione e contrasto con atti precedenti; ulteriore violazione delle medesime disposizioni, con manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per illogicità e carenza di istruttoria; nonché illegittimità della clausola di salvaguardia contrattuale. La Regione e l’ASL hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della sottoscrizione, da parte della struttura, dei contratti previsti dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, contenenti la clausola di salvaguardia. È inoltre emerso che la struttura aveva sottoscritto sia i contratti relativi all’esercizio 2023 e al provvisorio 2024, sia quelli relativi all’esercizio 2024 e al provvisorio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la determinazione dei tetti di spesa. La sottoscrizione dei contratti contenenti la clausola di salvaguardia comporta l’accettazione espressa e preventiva dei provvedimenti regionali di determinazione dei volumi massimi, dei limiti di spesa e delle tariffe, quali parti integranti e presupposti del contratto. Tale clausola è stata ritenuta legittima perché funzionale al contenimento della spesa e alla programmazione delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del servizio sanitario, senza violare il diritto di difesa né i principi del diritto dell’Unione europea. L’adesione volontaria al sistema dell’accreditamento implica l’accettazione dei vincoli programmatori e finanziari, precludendo l’impugnazione degli atti generali di programmazione economica che fissano il budget della struttura. Il TAR ha aggiunto che, anche in mancanza della sottoscrizione del contratto relativo al 2024/2025, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile o improcedibile: ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. 502/1992, la mancata stipula comporta automaticamente la sospensione dell’accreditamento, con conseguente carenza di legittimazione e interesse a contestare il budget destinato a prestazioni a carico del servizio sanitario regionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, per euro 1.500,00 oltre accessori in favore della Regione Campania e per euro 1.500,00 oltre accessori in favore dell’ASL Caserta.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le disposizioni sulla partecipazione procedimentale erano state invocate dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Il sistema dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali consente alla Regione di programmare volumi e limiti di spesa; la sottoscrizione della clausola di salvaguardia preclude alla struttura accreditata l’impugnazione dei relativi atti di programmazione.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso
La mancata stipula dell’accordo determina ex lege la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione; la struttura che rifiuta il contratto non può contestare il budget destinato alle prestazioni a carico del servizio sanitario.
artt. 24 e 113 Cost.
La clausola di salvaguardia non viola il diritto di difesa e il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché l’accettazione contrattuale dei vincoli di programmazione sanitaria è giustificata dal superiore interesse pubblico al contenimento della spesa e all’equilibrio finanziario del sistema sanitario.
art. 1418 c.c.
L’ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative potrebbe incidere sulla validità dell’intero contratto.
art. 1419 c.c.
La nullità della clausola potrebbe comportare la caducazione dell’intero contratto, qualora la parte pubblica non avrebbe interesse a concluderlo senza un’accettazione valida e incondizionata della clausola.
Massime di principio
- La struttura sanitaria privata che sottoscrive un contratto di accreditamento contenente una clausola di salvaguardia accetta espressamente e preventivamente i provvedimenti che determinano volumi massimi, tetti di spesa e tariffe, i quali costituiscono parti integranti e presupposti del contratto.
- La sottoscrizione della clausola di salvaguardia inserita negli accordi tra amministrazione sanitaria e struttura privata accreditata priva quest’ultima della legittimazione a impugnare gli atti di programmazione economica e di determinazione del budget cui il contratto si riferisce.
- La clausola di salvaguardia è legittima quando è funzionale al contenimento della spesa sanitaria, alla programmazione delle risorse e alla continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; essa non viola, per ciò solo, il diritto di difesa né il diritto alla tutela giurisdizionale.
- La mancata stipula dell’accordo previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 comporta automaticamente la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza necessità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- La struttura accreditata che rifiuta di sottoscrivere l’accordo si colloca volontariamente al di fuori del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e non ha interesse o legittimazione a contestare il budget assegnato per tali prestazioni.
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