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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09357/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna per la violazione dell'art. 186-bis cod. strada resta ferma, così come il diniego delle sanzioni/pene sostitutive fondato sulla valutazione prognostica sfavorevole e sui precedenti penali dell'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Ravenna, lo aveva condannato per la violazione dell'art. 186-bis cod. strada. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle sanzioni sostitutive richieste in sede di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso cause ostative alla sostituzione ma aveva negato il beneficio per la non meritevolezza dell'imputato, valorizzando i plurimi precedenti penali e l'accentuata inclinazione a delinquere nonché l'insensibilità verso le prescrizioni dell'autorità.

Norme richiamate

  • art. 186-bis cod. strada

    Norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; il testo non ne specifica il contenuto, limitandosi a indicarne la violazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione non è stato ritenuto sussistente perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria; non è quindi sindacabile in cassazione nella parte in cui esprime una valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché il diniego della sanzione sostitutiva è stato ritenuto conforme ai criteri legali di valutazione della meritevolezza e della prognosi favorevole.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La valutazione sull'applicazione della sanzione/pene sostitutive è esercizio di potere discrezionale che deve tener conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen.; il giudice può negarla sulla base dei precedenti penali e della conseguente immeritevolezza del beneficio.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere rilevano anche nella decisione sull'applicazione delle pene sostitutive; i precedenti penali possono giustificare il diniego del beneficio.

  • d.lgs. n. 150/2022

    È richiamato come intervento riformatore che ha esteso l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive trasformandole in pene sostitutive, senza escludere l'applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di pene o sanzioni sostitutive è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere esercitata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
  • Il diniego delle pene sostitutive può essere fondato, senza necessità di ulteriori articolate spiegazioni, sulla sola valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato quando essi evidenzino una negativa prognosi di meritevolezza.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul diniego di una pena sostitutiva è censurabile solo se manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata; se congrua e coerente con i dati di fatto, non è sindacabile.
  • Le doglianze che ripropongono in cassazione questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito sono inammissibili quando non introducano specifiche censure nuove e autonome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradaliEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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