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Ordinanza

Ordinanza n. 4443/2026 - Napoli, Sezione 2

per la correzione della sentenza n. 7897/2022 depositata in cancelleria il 19.12.2022 emessa nel procedimento iscritto ai n. 536/2021 ;

Giustizia amministrativa202100536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza e aveva erroneamente posto le spese a carico del Ministero della Giustizia anziché del Ministero della Salute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui il TAR, nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento delle somme dovute. L'istanza evidenziava che la sentenza aveva erroneamente indicato il Ministero della Giustizia, anziché il Ministero della Salute, quale amministrazione condannata al pagamento delle spese di giudizio e degli accessori di legge. Il ricorrente aveva infatti evocato in giudizio il Ministero della Salute, parte soccombente nella pronuncia civile da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto sussistente un evidente errore materiale, consistente nella divergenza ictu oculi tra la decisione effettivamente adottata e la sua rappresentazione grafica, senza necessità di attività interpretativa o di specificazione del contenuto della sentenza. L'errore risultava dal fatto che il giudizio di ottemperanza era stato promosso nei confronti del Ministero della Salute, cui si riferiva la pronuncia civile da eseguire. Ha quindi ordinato di sostituire, a pagina 2, riga 11, e nel dispositivo, a pagina 3, riga 4, l'indicazione "Ministero della Giustizia" con "Ministero della Salute", disponendo altresì le annotazioni della correzione a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone le annotazioni della correzione sul provvedimento a cura della Segreteria.

Massime di principio

  • L'errore materiale correggibile consiste nella difformità tra l'ideazione del giudice e la rappresentazione grafica del provvedimento, purché sia rilevabile ictu oculi dal testo senza un'attività di interpretazione o di specificazione della decisione.
  • È correggibile mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a. l'indicazione erronea dell'amministrazione destinataria della condanna alle spese quando dal contenuto del giudizio risulti chiaramente che la parte evocata e soccombente era un'altra amministrazione.
  • La correzione dell'errore materiale non modifica la decisione sostanziale, ma adegua la formulazione del provvedimento alla volontà decisoria effettivamente espressa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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